Regione Lombardia ha stabilito che la raccolta dei funghi è gratuita su tutto il territorio regionale. Vediamo bene quali sono le regole da rispettare per raccogliere i funghi nella massima tranquillità nei boschi del Varesotto.
La legge che ha stabilito che è gratuito raccogliere funghi è la legge regionale n. 16 del 25 maggio 2015 pubblicata sul Bollettino Regionale della Lombardia.
Fanno eccezione le Comunità Montane che hanno introdotto una piccola quota da versare per i non residenti, che sarà utilizzata per finalità ambientali. e gli Enti gestori dei Parchi , qui da noi c’è il Parco del Ticino e il Parco Pineta di Tradate e Appiano Gentile che richiedono il permesso di raccolta.
►Ecco come si regolano le Comunità Montane Valli del Verbano e Piambello
►Leggi le regole del Parco del Ticino per raccogliere funghi
►Leggi le regole del Parco Pineta di Tradate e Appiano Gentile
Se avete dubbi anche minimi sulla qualità e commestibilità dei funghi raccolti, dovete sapere che potete portarli gratuitamente presso un centro micologico, qui trovate l’elenco dei centri della provincia di Varese.
Su tutto il territorio lombardo:
- la raccolta autorizzata è limitata ai soli corpi fruttiferi epigei ed è consentita dall’alba al tramonto in maniera esclusivamente manuale, senza l’impiego di alcun attrezzo, fatta salva l’asportazione dei corpi fruttiferi cespitosi quali le Armillaria spp per i quali è consentito il taglio del gambo;
- il limite massimo di raccolta giornaliera per persona è di tre chilogrammi, salvo che tale limite sia superato per la raccolta di esemplari di Armillaria spp, genere per il quale non sono fissati limiti quantitativi;
- è obbligatoria la pulitura sommaria sul luogo di raccolta dei funghi riconosciuti eduli; non sussiste obbligo di pulitura per gli esemplari da sottoporre al riconoscimento degli ispettorati
micologici; - sono vietati:
1) la raccolta, l’asportazione e la movimentazione dello strato umifero e di terriccio;
2) la raccolta di funghi decomposti e di ovuli chiusi di Amanita cesarea;
3) l’uso di contenitori non aerati per il trasporto;
e) è obbligatorio l’uso di contenitori rigidi, idonei a favorire la dispersione delle spore durante il trasporto