Normativa sulla Biodiversità

Normativa sulla Biodiversità

In quasi tutta l’Insubria il colore dominante è il verde della vegetazione che trionfa nelle tante colline e montagne presenti. Si tratta di un verde non uniforme: le gradazioni di verde degli alberi, cespugli e piante presenti sono infinite. Per fortuna! Dentro questo verde brulica una vita di cui a malapena conosciamo l’esistenza. Esseri viventi di diverse tipologie popolano il territorio, e in molti casi si tratta di specie molto rare e in via di estinzione. Si tratta di un patrimonio che va salvaguardato, ed in effetti le amministrazioni, soprattutto negli ultimi anni, si stanno attivando per tutelare e valorizzare la “biodiversità”.

Con il termine “biodiversità” si intende la varietà delle specie viventi, animali e vegetali, che si trovano sul nostro pianeta (Wilson & Peter, 1988).

Con una definizione più ampia, si può considerare l’espressione della complessità della vita in tutte le sue innumerevoli forme, includendo la varietà di organismi, il loro comportamento e la molteplicità delle possibili interazioni (Regione Lombardia, 2009).

Chi, anche distrattamente, si è trovato a passeggiare per i sentieri disseminati in tutta l’Insubria, avrà notato dei cartelli che parlano di Natura 2000 e Agenda 21. Si tratta di progetti internazionali che mirano appunto alla tutela della biodiversità.

Natura 2000 è una Rete europea di Siti che tutelano una serie di habitat e specie animali e vegetali particolarmente rari e minacciati. L’aspetto innovativo di Rete Natura 2000 risiede nel fatto che a essere tutelato non è solo il Sito in sé, ma un sistema di aree collegate tra di loro, sistema pensato per ridurre l’isolamento degli habitat e fornire alle specie adeguati collegamenti ecologici.

Questa Rete trae origine da due direttive comunitarie: la n. 92/43/CEE (Habitat) e la n. 79/409/CEE (Uccelli), che chiamano gli Stati dell’Unione Europea ad individuare sul proprio territorio tali Siti, denominati SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e ZPS (Zone di Protezione Speciale). L’individuazione dei Siti in Italia è stata affidata, ciascuna per il proprio territorio, alle singole Regioni, con il coordinamento del Ministero dell’Ambiente.

Con il nome Agenda 21 si intende il programma d’azione che l’ONU ha avviato a partire dalla conferenza di Rio de Janeiro del 1992 sulla biodiversità. I lavori dell’ONU si sono concretizzati infatti nella cosiddetta “Agenda 21” o “Agenda di Rio”, ratificata (ufficializzata, fatta legge) dall’Italia nel 1994 con la Legge 14 febbraio 1994, n. 124. In questa conferenza, si è introdotta una definizione che adesso ormai è di uso comune: sviluppo sostenibile, facendo rientrare in questa definizione l’idea che ci possa essere un futuro solo stando attenti a non sprecare le risorse naturali.

La salvaguardia della biodiversità è stata perseguita in Italia con l’istituzione di Parchi regionali e Riserve Naturali, e poi, nella logica di Natura 2000, si è provveduto a fare degli studi sulle Reti Ecologiche Regionali (RER), delle aree molto vaste che funzionano da “cuscinetto” per le specie protette.

“La pianificazione di rete ecologica si pone l’obiettivo, sotto uno stretto profilo di conservazione della biodiversità, di mantenere e ripristinare una connettività fra popolazioni biologiche in paesaggi frammentati, con ricadute anche sui livelli superiori di organizzazione della biodiversità, sulle componenti abiotiche degli ecosistemi e sui processi ecologici in generale. Essa costituisce un paradigma di grande portata, capace di promuovere strategie di conservazione della diversità biologica e dei processi ecologici attraverso la pianificazione del territorio” (Battisti e Romano, 2007)

In parole semplici, si spera che, con la pianificazione delle Reti Ecologiche, le “magnifiche sorti e progressive” della società siano compatibili con la conservazione della biodiversità. Una bella idea,  che deve essere difesa a spada tratta se non vogliamo perdere la bellezza che la natura ci ha donato.

Nelle schede realizzate dalle Regioni, per ogni Area Prioritaria per la Biodiversità vengono specificati gli elementi di tutela. Un certo territorio può essere importante perché rientra in una o più tra le seguenti categorie:

  • SIC (Siti di Importanza Comunitaria)
  • ZPS (Zona di Protezione Speciale) Parco Regionale
  • Riserva Naturale Regionale/Statale
  • Monumento Naturale Regionale
  • ARA (Area di Rilevanza Ambientale)
  • Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS)
  • IBA (Important Bird Area)
  • SIC: Sito di Importanza Comunitaria

SIC
Il SIC è una zona che è stata considerata importante per la biodiversità. Un sito diventa SIC su proposta della Regione e dopo la ratifica dell’Unione Europea.
ZPS
L’identificazione e la delimitazione delle ZPS si basa interamente su criteri scientifici; le ZPS sono mirate a proteggere i territori più idonei alla conservazione delle specie elencate nell’Allegato I della direttiva Uccelli., e di quelle migratorie, non elencate, che ritornano regolarmente. Anche le ZPS fanno parte di Natura  2000.
Parco Regionale
I parchi regionali sono aree terrestri, fluviali, lacustri e/o marine, dalle caratteristiche omogenee di alto valore ambientale, naturalistico, artistico e culturale. I parchi regionali sono stati regolamentati con D.P.R. 616/77 che ha trasferito alle Regioni le competenze in materia di aree protette.
Riserva Naturale Regionale
Le riserve naturali regionali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacustri o marine importanti per la biodiversità biologica o per la conservazione delle risorse genetiche.
Monumento Naturale Regionale
Come dice il nome, si tratta di monumenti realizzati dalla natura stessa: si tratta per esempio di massi particolarmente grandi e diventati storicamente importanti per l’attenzione a loro riservata da parte delle popolazioni locali.
Area di Rilevanza Ambientale (ARA)
L’ARA è un’Area importante per l’ambiente, nominata tale dalla Regione.
IBA
L’IBA è un’area considerata un habitat importante per la conservazione di popolazioni di uccelli. L’individuazione dei siti spetta al BirdLife International, che ha sviluppato il programma.
Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS)
Si tratta di un Parco su cui la Regione non ha potere diretto, istituito dalla sola Provincia, ragione per cui non esistono vincoli così stretti come accade per i Parchi Regionali. Sono i Comuni tramite il Piano Regolatore Generale (adesso chiamato Piano di Governo del Territorio, PGT) a stabilire i vincoli urbanistico-territoriali del caso.

Per sapere quando sono stati istituiti parchi e Riserve, e chi è l’ente responsabile, è utile consultare l’Elenco ufficiale delle aree naturali protette (EUAP). L’ultimo elenco risale al 2010 (DM 27/04/2010 – GU n. 125 del 31.05.2010).