Angera: fuochi, barbecue, campeggio libero…ecco come regolarsi

Angera: fuochi, barbecue, campeggio libero…ecco come regolarsi
Ad Angera è vietato campeggiare e accendere barbecue al di fuori delle aree attrezzate appositamente allo scopo. Leggi qui il regolamento di polizia comunale di Angera
Sito internet ufficiale: www.comune.angera.va.it/
Il regolamento è stato reperito sul sito internet del Comune di Angera.
Se vuoi avere informazioni aggiornate o vuoi approfondire, ti consigliamo di telefonare direttamente alla Polizia Municipale di Angera al n° 0331.930.202
COMUNE DI ANGERA
Provincia di Varese
REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA
Approvato con deliberazione del C.C. n. 15 del 24.03.2015
TITOLO I (DISPOSIZIONI GENERALI)
Art. 1 (Finalità)
1) II Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell’ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità del Comune, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al
fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell’ambiente.
2) II presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private soggette a pubblico passaggio ed utilizzate indiscriminatamente dalla collettività, salvo diversa disposizione.
3) Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.
Art. 2 (Funzioni di Polizia Urbana)
1) Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di Polizia che si svolgono esclusivamente nell’ambito del territorio comunale che non sono proprie dell’Autorità dello Stato ai sensi della normativa vigente.
Art. 3 (Accertamento delle violazioni)
1) La vigilanza relativa all’applicazione del presente Regolamento è affidata al Servizio di Polizia Locale, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria e ai dipendenti dell’Amministrazione Comunale operanti nei Servizi Ambientali e Tecnici appositamente delegati dal Sindaco.
2) L’accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla L. n. 689/81 e successive modifiche.
Art. 4 (Importi delle sanzioni)
1) Gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento potranno essere aggiornati con Deliberazione della Giunta Comunale entro gli importi
minimo e massimo stabiliti dall’art. 7 bis del D. L.gs. n. 267/00 (da € 25,00 a € 500,00), e successive modifiche ed integrazioni.
TITOLO II (SPAZI ED AREE PUBBLICHE)
Art. 5 (Criteri di specialità)
1) Il presente regolamento è applicabile salvo diverse e più specifiche norme previste da regolamenti Comunali specifici tra cui il regolamento per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche ed il regolamento sulla pubblicità
Art. 6 (Luminarie)
1) La collocazione di luminarie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario, è subordinata al nulla osta dell’Autorità di Pubblica Sicurezza.
2) Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture comunali dell’illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli
stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà fatti salvi i diritti dei terzi proprietari. Senza il previo consenso della proprietà è vietato collocare ganci,
attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti.
3) Le luminarie poste trasversalmente alla pubblica via devono essere collocate ad un’altezza non inferiore a m 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a m 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata
esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.
4) Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all’installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di
sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle
funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati.
5) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.
6) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.
Art. 7 (Addobbi, stendardi e festoni senza fini pubblicitari)
1) Previo consenso dell’eventuale proprietà privata dove si andrà ad installare quanto sopra indicato, non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e
sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari , per la collocazione delle luminarie si applica quanto previsto dal precedente articolo.
2) Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture comunali dell’illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli
stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. Senza il previo consenso della proprietà è vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle
facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti.
3) Gli addobbi, gli stendardi ed i festoni posti trasversalmente alla pubblica via devono essere collocati ad un’altezza non inferiore a m 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a m 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.
4) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli allestimenti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.
5) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00.
Art. 8 (Atti vietati su suolo pubblico)
1) Sul suolo pubblico è vietato:
– eseguire giochi che creino disturbo alla viabilità veicolare e pedonale, danno o molestia alle persone o animali, o che comunque deteriorino immobili o cose. In ogni caso è
sempre vietato l’utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili, nonché lo scoppio di petardi, mortaretti ecc. salvo in occasione di specifiche
manifestazioni, festività ed eventi e sempre a condizione che tale utilizzo non arrechi
danno alle cose o danno o molestia a persone o animali;
– lavare i veicoli;
– pulire animali;
– scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private o dal lavaggio dei veicoli;
– lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di cose;
– soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali o compiere atti di pulizia personale che comunque offendano la pubblica decenza;
– bivaccare o abbandonare rifiuti o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi e sotto i portici, sulle panchine pubbliche recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso;
– introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per mangiare, dormire e compiere atti contrari alla quiete, alla pulizia e al decoro dei luoghi;
– creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all’interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo
difforme da quello stabilito.
2) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.
TITOLO III (NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE)
Art. 9 (Marciapiedi e portici)
1) Fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti:
– le pavimentazioni dei portici e dei marciapiedi sono costruite dai proprietari degli edifici di
cui fanno parte o dall’Amministrazione Comunale
– i proprietari degli edifici hanno l’obbligo di effettuare la manutenzione dei marciapiedi, di
loro proprietà, compresi quelli prospicienti le strade.
2) Non si possono percorrere portici con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e
delle persone aventi capacità di deambulazione ridotta.
3) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00.
. 10 (Manutenzione degli edifici e delle aree)
1) I proprietari, i locatari, e comunque chi usufruisce degli edifici a qualsiasi titolo sono tenuti ad
effettuare le manutenzioni di muri, coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell’immobile e di evitare pericoli, danni o disagi a terzi.
2) I proprietari o i locatari e comunque chi usufruisce degli edifici a qualsiasi titolo, sono inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.
3) I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l’irregolare caduta dell’acqua piovana.
4) Le acque piovane che scolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate
nella apposita fognatura. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.
5) I proprietari o i locatari e comunque chi usufruisce degli edifici a qualsiasi titolo hanno l’obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.
6) Gli stessi soggetti di cui ai commi precedenti devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree di cortile, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.
7) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, anche se intercluse in cavedi posti nel centro
storico, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l’accesso al Comune e/o a imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.
8) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo può essere soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00. Trascorsi 6 mesi senza l’inizio dei lavori di ripristino, il trasgressore sarà soggetto ad ulteriori accertamenti e sanzioni. Per tutte le altre casistiche non dettagliate dai commi precedenti, si farà riferimento alle disposizioni del
Codice Civile.
Art. 11 (Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri)
1) Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da
Ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi.
2) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.
Art. 12 (Patrimonio pubblico/ privato e arredo urbano)
1) Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:
– recare danno a mura o recinti degli edifici pubblici, dei giardini e degli orti, marciapiedi e lastrici delle vie e delle piazze, spallette dei corsi d’acqua e dei ponti, sedili, colonne e ciò
che, debitamente autorizzato, viene esposto alla vista del pubblico;
– apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici pubblici e privati;
– utilizzare i giochi dei parchi pubblici che sono esclusivamente destinati a ragazzi di età inferiore ad anni 12;
– modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici
dei fabbricati, o i cartelli segnaletici fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
– spostare le panchine dallo loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere;
– collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili, religiose, incontri pubblici, politici o culturali” e di manifestazioni organizzate
all’interno del territorio comunale che andranno collocate al massimo una settimana prima
dell’evento e tolte il giorno successivo;
– arrampicarsi su pali ed alberi;
– salire su monumenti
– gettare o immettere nei corsi d’acqua, nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti, rifiuti ed oggetti di qualsiasi genere;
– sradicare o recar danno qualsiasi alle piante, siepi, fiori ed arbusti nei pubblici passeggi o giardini;
2) Su edifici privati, in mancanza di espresso consenso dei proprietari, è vietato apporre o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come
pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi;
3) Nei parchi, nei giardini e nelle aiuole pubbliche è vietata la sosta dei veicoli.
4) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.
Art. 13 (Nettezza del suolo e dell’abitato)
1) Fermo restando quanto previsto per le attività mercatali, è fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l’utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell’area circostante per un raggio di tre metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.
2) È fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante portici, sul quale il locale
prospetta.
3) I contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all’esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull’occupazione del suolo pubblico.
4) Nella esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.
5) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00.
ART. 14 (Abbandono rifiuti)
E’ vietato l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo e l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni, chiunque violi questi divieti è
tenuto a procedere allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dei luoghi, in solido con il proprietario (o con i titolari di diritti di godimento sull’area) a cui tale violazione sia
imputabile per dolo o colpa.
Dette violazioni sono punite con una sanzione da €. 300,00 ad €. 3.000,00. Se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa e’ aumentata fino al doppio (non è previsto il pagamento in misura ridotta); se dette violazioni sono commesse
da titolari di imprese o responsabili di enti dovrà essere notiziata la Procura della Repubblica.
Art. 15 (Sgombero neve)
1) I proprietari gli amministratori ed in solido i conduttori, i comodatari ed utilizzatori a qualsiasi titolo di edifici a qualunque scopo destinati, in caso di nevicate hanno l’obbligo, al fine di tutelare la incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l’ingresso degli edifici e dei negozi o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.
2) Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre
sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.
3) Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere alla asportazione delle neve ivi depositata.
4) La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, in modo tale da non costituire intralcio o pericolo per la circolazione dei veicoli e dei pedoni e da prevenire lo schiacciamento e la conseguente formazione di strati ghiacciati. È vietato ammassare la
neve a ridosso di siepi o a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti.
5) La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.
6) È fatto obbligo ai soggetti sopraindicati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
7) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00.
Art. 16 (Rami e siepi)
1) I rami, le siepi e le erbe che sporgono su area pubblica o destinata al pubblico passaggio da proprietà private devono essere potati, a cura dei proprietari o locatari, comodatari o utilizzatori dell’immobile a qualsiasi titolo ogni qualvolta si crei una situazione
di pericolo o intralcio salvo, ove ne ricorrano le circostanze, l’applicazione del Codice della Strada.
2) Le erbe presenti sui muri di proprietà privata che fiancheggiano strade e marciapiedi devono essere asportate a cura dei proprietari o locatari.
3) Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai m 2,70 al di sopra del marciapiede, e m 5,50 al di sopra della carreggiata.
4) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.
Art. 17 (Pulizia fossati)
1) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di
cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione
ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.
2) La pulizia degli spazi sopra indicati deve comunque essere effettuata almeno due volte all’anno, nei periodi primaverili ed autunnali.
3) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00.
Art. 18 (Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci)
1) Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia ad eccezione degli ambulanti, negli orari previsti dallo specifico
regolamento, durante il mercato settimanale del giovedì.
2) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.
Art. 19 (Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi
commerciali)
1) I titolari o gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti
dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell’attività stessa, in modo che all’orario di chiusura dell’esercizio l’area in dotazione o comunque antistante risulti
perfettamente pulita.
2) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00.
Art. 20 (Esposizione di panni e tappeti)
1) È vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti similari su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli per l’asciugatura fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche, se creano
concreto disturbo o pericolo.
2) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00.
TITOLO IV (NORME DI TUTELA AMBIENTALE)
Art. 21 (Oggetti mobili)
1) Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell’edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere
adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
2) L’annaffiatura delle piante collocate all’esterno delle abitazioni deve avvenire senza
creare disturbo o pericolo al pubblico transito.
3) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00.
Art. 22 (Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all’aperto)
1) È fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
2) È vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l’uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas,
polveri e vapori nell’ambiente circostante
3) Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell’uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto
d’acqua, ecc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell’ambiente esterno, in modo
particolare nelle strade o in altre proprietà.
4) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.
Art. 23 (Accensioni di fuochi)
1) Nel territorio comunale è vietato bruciare rifiuti di qualsiasi genere, compresi i materiali di varia natura presenti nei cantieri edili.
2) La combustione dei residui vegetali provenienti da orti e giardini privati è consentita nei seguenti orari:
– dal 01 Ottobre al 31 Marzo dalle ore 06.00 alle ore 09:00 e dalle 16.00 alle 19.00
– dal 01 Aprile al 30 Settembre dalle ore 06:00 alle ore 08.00;
in alternativa è fatto obbligo l’uso della piazzola di smaltimento
3) I fuochi dovranno essere accesi ad almeno 5 metri delle abitazioni e delle sedi stradali.
4) Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.
5) L’uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche e sulle spiagge censite dal demanio lacuale, in prossimità della riva lacuale, così come stabilito dalle disposizioni in materia di demanio, é consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate.
6) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00.
Art. 24 (Utilizzo di strumenti musicali)
1) Negli spazi ed aree di cui all’art. 1, è vietato l’uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di juke-box, di impianti musicali ed altri simili strumenti o apparecchi, dalle
ore 24:00 alle ore 08:00, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.
2) Dalle ore 24:00 alle ore 08:00 sono altresì vietate attività ludiche rumorose, o schiamazzi, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa
autorizzazione in deroga.
3) Dalle ore 24:00 alle ore 08:00 all’interno delle abitazioni private è vietato l’uso di strumenti musicali, di apparecchi e di riproduzione musicale radiotelevisivi, di juke-box, ed
altri simili strumenti, apparecchi o impianti qualora arrechino disturbo ai vicini.
4) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 ad € 450,00.
Art. 25 (Attività rumorose)
1) L’esercizio di industrie, professioni e mestieri rumorosi nonché le attività rumorose dovute all’uso di apparecchiature per sfalcio dell’erba, taglio legnami ecc. sono consentite
nei seguenti orari: i giorni feriali dalle ore 08:00 alle ore 18:00, i giorni festivi dalle ore 09:00 alle ore 18:00. In ogni caso nei giorni festivi dalle ore 13.00 alle ore 15.00 è vietata qualsiasi attività che comporti l’uso di attrezzature e/o macchinari (decespugliatori, rasa
erba, motoseghe ecc.) che possano disturbare la quiete pubblica
2) Il carico e scarico delle merci per il rifornimento dei negozi e dei pubblici esercizi, effettuato con mezzi che producono rumori improvvisi o comunque molesti, è consentito i
giorni feriali dalle ore 07:00 alle ore 18:00 ed il sabato dalle ore 08:00 alle ore 13:00.
3) I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli
accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.
4) Nell’esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l’effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti
in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell’apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, ecc.
5) Le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l’impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore. La domanda di autorizzazione in
deroga, completa delle informazioni tecniche necessarie, va presentata al Comune almeno 15 giorni prima dell’inizio della attività temporanea.
6) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.
Art. 26 (Utilizzo di impianti sonori nei pubblici esercizi)
1) Fatto salvo quanto previsto dall’apposita normativa di settore e dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, le emissioni sonore dovute all’esercizio degli apparecchi per la riproduzione o per l’amplificazione del suono o delle voci o delle esibizioni musicali o delle attrazioni non potranno arrecare molestia o disturbo al riposo ed alle occupazioni delle persone.
2) Gli impianti sonori dei pubblici esercizi e dei circoli privati, sia all’interno che all’esterno dei locali, possono essere utilizzati solo durante gli orari di apertura degli stessi. La diffusione della musica all’esterno dei locali non potrà in ogni caso essere effettuata oltre
le ore 01.00 ed in ogni caso dalle ore 23.00 il volume della musica dovrà essere regolato in modo tale da non creare disturbo alla quiete pubblica tenendo conto che l’emissione sonora non potrà superare i limiti imposti dalla zonizzazione acustica.
3) Quanto previsto dal presente articolo non si applica alle discoteche autorizzate, per le quali il divieto di utilizzo degli impianti sonori decorre dalle ore 02:00, e per gli esercizi pubblici dotati di sistemi insonorizzanti che permettano di evitare qualsiasi disturbo alla quiete pubblica e privata.
4) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 ad € 450,00.
Art. 27 (Biliardini, flipper e giochi all’esterno dei locali)
1) Chiunque detenga, all’esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper, oggetti a dondolo, videogames e similari, ha l’onere di renderli inutilizzabili dopo le ore 23:00 e fino
alle ore 07:00 del giorno successivo.
2) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 ad € 450,00.
Art. 28 (Uso dei dispositivi antifurto)
1) Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall’art. 3, comma 1, lettera g) della L. 447/95, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in
modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.
2) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.
Art. 29 (Depositi esterni)
1) Fatte salve specifiche normative di settore, presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici deve essere evitato l’accatastamento all’esterno dei pneumatici stessi, al fine di impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno.
2) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00.
Art. 30 (Trasporto di oggetti e trasporto di materiali di facile
dispersione)
1) È vietato trasportare, esporre o depositare, senza gli opportuni ripari, oggetti come vetri, ferri acuminati o taglienti, falci, coltelli, seghe e simili che possano recare danno ai passanti. Tali oggetti dovranno avere le parti taglienti, gli spigoli, le estremità bene
avviluppati, e tutto l’oggetto dovrà essere ricoperto e legato in modo da togliere la possibilità di offendere.
2) Il trasporto, il carico e lo scarico di lastre, verghe, spranghe metalliche dovrà sempre farsi in modo da eliminare o grandemente attutire il frastuono ed evitare danni e pericoli.
3) Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione (sabbia, calcina, carbone, terra, detriti, ghiaia, calce, sostanze in polvere, liquidi, semiliquidi, acque luride, ecc.) deve
essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo che nulla venga disperso sul suolo pubblico o comunque sollevato nell’aria.
4) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00.
TITOLO V (ANIMALI)
Art. 31 (Animali di affezione)
1) I proprietari o possessori di animali di affezione devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose, anche con il continuo abbaiare o ululare.
2) Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali.
3) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.
Art. 32 (Custodia e tutela degli animali)
1) I proprietari o possessori di animali sono sempre responsabili di ogni danno o comportamento che gli stessi animali arrechino a terzi. Ai proprietari e possessori è vietato:
– consentire che gli animali con deiezioni sporchino i portici, i marciapiedi o altri spazi pubblici. In caso si verificasse l’imbrattamento, i proprietari o chiunque li abbia in custodia
devono provvedere all’immediata pulizia del suolo. A tal fine è fatto obbligo a chi abbia in custodia l’animale di essere munito d’idonea attrezzatura per la rimozione e la raccolta
delle deiezioni.
– effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici;
– tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree di cui all’art. 1;
– lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla.
2) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.
Art. 33 (Cani)
1) Nelle aree aperte al pubblico (strade, piazze, spiagge,) i proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia sono tenuti a condurli con apposito guinzaglio, gli stessi devono usare, per i cani di cui all’ordinanza del ministero della Salute vigente, idonea
museruola.
2) Potranno essere lasciati senza guinzaglio i cani da caccia nei soli momenti in cui vengono utilizzati per l’attività venatoria.
3) I cani, se custoditi all’interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti.
4) Ove siano custoditi cani è fatto obbligo, al proprietario o detentore, di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà.
5) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.
Art. 34 (Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all’interno del centro abitato)
1) Nel centro abitato è ammessa la detenzione, se non recano disturbo al vicinato. Gli animali devono essere tenuti secondo le norme igienico-sanitarie dei Regolamenti vigenti.
2) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00.
Art. 35 (Alimentazione delle specie avicole)
1) Su tutte le aree pubbliche del territorio comunale è vietata la somministrazione e la dispersione di alimento per anatre, piccioni e volatili in genere.
2) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.
TITOLO VI (POLIZIA ANNONARIA)
Art. 36 (Occupazioni per esposizione di merci)
1) Chi esercita attività commerciali in locali prospicienti il suolo pubblico e intende occuparne una parte per l’esposizione della propria merce deve preventivamente ottenere
l’autorizzazione all’occupazione del suolo e pagare i relativi oneri.
2) I generi alimentari possono essere collocati al suolo solo previo ottenimento del parere igienico sanitario dell’ASL e devono, comunque, essere posizionati ad una altezza non inferiore a 50 cm dallo stesso.
3) L’autorizzazione di cui al presente articolo è valida per l’orario in essa indicato.
Pertanto, nel periodo temporale non autorizzato, le strutture e le merci devono essere rimosse contestualmente alla chiusura dell’esercizio.
4) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.
Art. 37 (Attività di somministrazione di alimenti o bevande all’esterno di pubblico esercizio)
1) L’allestimento di aree attrezzate all’esterno dei pubblici esercizi per consentire la somministrazione di alimenti e bevande all’aperto, fermo restando il rispetto delle norme di
sorvegliabilità, igienico-sanitarie e fatti salvi i diritti di terzi, è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione rilasciato dall’Ufficio competente ed è regolamentata da apposito
regolamento che disciplina appunto i dehors.
2) Qualora l’attività di cui al comma 1 sia esercitata su suolo pubblico occorre, altresì, l’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico, il pagamento dei relativi oneri ed il
rispetto del Regolamento TOSAP .
3) Le autorizzazioni di cui ai commi precedenti non possono prolungarsi oltre l’orario
indicato espressamente nell’autorizzazione di cui al comma 1.
4) Ai pubblici esercizi, insediati sulle aree pubbliche o verdi, è vietata la vendita per asporto delle bottiglie in vetro.
5) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 ad € 450,00.
TITOLO VII (VARIE)
Art. 38 (Accattonaggio)
1) È vietato raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo causando disturbo ai passanti.
2) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00.
Art. 39 (Artisti di strada)
1) L’autorizzazione per lo svolgimento delle attività degli “artisti di strada” è richiesta
soltanto nei casi in cui l’esercizio dell’attività medesima comporti la sottrazione dello spazio all’uso pubblico.
2) In ogni caso le attività degli “artisti di strada” devono avvenire nel rispetto dell’art. 23 del presente regolamento (utilizzo di strumenti musicali) e delle norme previste dal Codice della Strada, al fine di evitare pericolo o intralcio alla circolazione stradale.
3) Chiunque viola le disposizioni del comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00.
Art. 40 (Regolamentazione campeggio libero)
1) In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l’effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque. E’ comunque sempre autorizzata la sosta di camper e roulotte in tutte le aree di sosta autorizzate.
2) Gli operatori di Polizia Locale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l’allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre Forze di Polizia. Ai Servizi della
Manutenzione del Comune e a chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge è fatto obbligo di collaborare con la stessa Polizia Locale per l’attuazione di quanto sopra disposto.
3) Possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.
4) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.
Art. 41 (Contrassegni del Comune)
1) È vietato usare lo stemma del comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, comprese le manifestazioni temporanee, che non siano in gestione
diretta dall’Amministrazione comunale o previo accordo con la stessa.
2) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.
Art. 42 (Barche e moto d’acqua)
1) L’utilizzo delle moto d’acqua è regolamentato dalle Norme del Codice di Navigazione ed eventuali leggi specifiche vigenti sul Lago Maggiore.
2) È vietato il deposito finalizzato all’alaggio ed al varo di moto d’acqua e similari su spiaggia o su aree demaniali in genere, ad eccezione dei cantieri nautici.
3) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.
TITOLO VIII (SANZIONI)
Art. 43 (Sanzioni amministrative)
1) Per l’applicazione delle sanzioni derivanti dalla violazione alle norme contenute nel presente Regolamento si applica quanto previsto nel “Regolamento comunale per l’applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme dei regolamenti
comunali e delle ordinanze del sindaco e dei responsabili dei servizi”
2) L’applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento non esclude quella delle sanzioni previste da Leggi, Decreti, Ordinanze o altri Regolamenti, ivi compreso il
ripristino dello stato dei luoghi a carico del trasgressore.
TITOLO IX (DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI)
Art. 44 (Abrogazioni di norme)
Tutte le ordinanze che disciplinano specificatamente alcuni contenuti di detto regolamento sono revocate.
ART 45 (entrata in vigore)
Il presente Regolamento di Polizia Urbana entra in vigore dopo le pubblicazioni previste dallo Statuto Comunale.
Art. 46 (Norma finale)
Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento si devono intendere recepite in modo automatico.