Castelveccana: tende, barbecue e bivacchi? anche no dice il Comune
Castelveccana: tende, barbecue e bivacchi? anche no dice il Comune
Nel comune di Castelveccana è vietato campeggiare, fare il barbecue e accendere fuochi di qualsiasi genere. Rimane assolutamente vietata la sosta negli spazi pubblici di tutto il territorio comunale a camper, roulotte, tende da campeggio o furgoni attrezzati alla sosta per pernottamento, fatte
salve eventuali autorizzazioni temporanee. Leggi tutto il regolamento di Polizia Urbana
Sito ufficiale: Comune di Castelveccana
Regolamento di Polizia Urbana di Castelveccana- Consiglio Comunale del 27 giugno 2007 – reperito sul sito internet del Comune. Per avere informazioni aggiornate si consiglia di telefonare direttamente alla Polizia Municipale di Castelveccana 0332/520717
COMUNE DI CASTELVECCANA
Provincia di Varese
Regolamento di Polizia Urbana
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Finalità
Art. 2 Oggetto e applicazione
Art. 3 Definizioni
Art. 4 Disciplina del sistema sanzionatorio
TITOLO II
TUTELA FRUIZIONE E SICUREZZA DELLA CONVIVENZA URBANA
Sezione I: Disposizioni comuni al titolo II
Art. 5 Prerogative dell’Amministrazione comunale
Art. 6 Comportamenti vietati e sanzionati in via residuale
Sezione II: Della pulizia e dell’igiene
Art. 7 Pulizia ed igiene: obblighi
Art. 8 Pulizia ed igiene: divieti
Art. 9 Gestione dei rifiuti
Sezione III: Del decoro e dell’assetto degli edifici e dei parchi pubblici
Art. 10 Decoro e sicurezza dei fabbricati: obblighi
Art. 11 Decoro e sicurezza dei fabbricati: divieti
Art. 12 Decoro dei parchi e del verde pubblico: facoltà ed obblighi
Art. 13 Decoro dei parchi e del verde pubblico: divieti
Sezione IV: Del suolo e dello spazio pubblico
Art. 14 Disciplina dell’occupazione
Art. 15 Tipologia dell’occupazione
Art. 16 Modalità di autorizzazione e pulizia nei centri urbani
Sezione V: Del trattamento, del mantenimento e della cura degli animali in ambito urbano
Art. 17 Gli animali e la tutela dell’igiene
Art. 18 Del trattamento degli animali d’affezione: obblighi
Art. 19 Del trattamento degli animali d’affezione: divieti
Art. 20 Rapporto degli animali domestici con gli spazi pubblici
Art. 21 Trasporto di animali su mezzi pubblici
Sezione VI: Della tutela della quiete e del riposo
Art. 22 Disposizioni generali
Art. 23 Disciplina delle emissioni sonore derivanti dagli spettacoli o trattenimenti
Art. 24 Disciplina delle emissioni sonore nelle abitazioni private
Art. 25 Dispositivi acustici antifurto
Art. 26 Criteri di valutazione e repressione delle attività rumorose
TITOLO III
DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Sezione I: Disposizioni comuni al titolo III
Art. 27 Disciplina sanitaria della attività produttive
Art. 28 Servizi igienici
Art. 29 Estensione del divieto di fumo
Art. 30 Sanzioni accessorie
Sezione II: Disciplina di compendio delle attività commerciali
Art. 31 Obbligo di vendita
Art. 32 Esposizione dei prezzi
Art. 33 Commercio in forma itinerante
Art. 34 Autorizzazioni stagionali
Art. 35 Imprenditore artigiano: disciplina e divieti
Art. 36 Imprenditore agricolo: disciplina
Art. 37 Vendita di giornali
Art. 38 Distributori di carburante
Sezione III: Disciplina di compendio delle attività di Polizia Amministrativa
Art. 39 Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande: prescrizioni
Art. 40 Sale giochi: prescrizioni
Art. 41 Circoli privati: prescrizioni
Art. 42 Locali di trattenimento e svago
Art. 43 Spettacoli viaggianti
Art. 44 Esercizio di autorimessa
Art. 45 Locazione noleggio di veicoli senza conducente e servizio di taxi e noleggio con conducente
Art. 46 Mestieri girovaghi e parcheggiatori
Art. 47 Cose antiche o usate
Art. 48 Sagre ed altre riunioni straordinarie
Art. 49 Attività ricettive
Art. 50 Permessi di costruire-D.I.A.-pubblicità delle licenze
Art. 51 Posti barca e demanio lacuale
Art. 52 Polizia mortuaria
TITOLO IV
DELLE SANZIONI E DELLE DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 53 Controllo, sanzioni accessorie, esecutorietà
Art. 54 Principi regolanti l’applicazione e l’importo delle sanzioni amministrative pecuniarie
Art. 55 Reiterazione delle violazioni
Art. 56 Importi delle sanzioni
Art. 57 Proventi delle sanzioni: destinazione
Art. 58 Servizi a domanda individuale
Art. 59 Abrogazioni
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Finalità
1. Il regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell’ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello statuto delle città e dei paesi, comportamenti ed attività comunque dei cittadini al fine di garantire la più ampia fruizione dei beni comuni, livelli accettabili di influenti sulla vita della comunità cittadina e salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza, la qualità di vita nonché la più specifica
protezione del patrimonio comunale e dell’ambiente.
2. Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 267/00, compete al Comune, nel rispetto dei principi sanciti dagli artt. 5 e 128 della Costituzione, emanare regolamenti locali per la cura del territorio e lo
sviluppo della comunità locale, onde preservare le peculiarità specifiche della collettività residente.
3. Le finalità di tutela raccolte nel presente regolamento potranno essere integrate dalla normativa regionale, in ragione della sua competenza esclusiva in materia di Polizia Amministrativa
Locale, ai sensi dell’art. 117 della Costituzione.
4. In via prioritaria, compete al corpo o servizio di Polizia Locale la tutela del rispetto dei precetti contenuti nel presente regolamento; a tal fine, in applicazione della legge 15 maggio 1997 n.
127 art. 17 comma 134, i componenti il corpo o servizio di Polizia Locale svolgono il proprio servizio armati secondo la disciplina di dettaglio definita in apposito regolamento.
Articolo 2
Oggetto e applicazione
Il regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all’art. 1, primo comma, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali in materia di:
– tutela, fruizione e sicurezza della convivenza urbana;
– gestione e controllo delle attività produttive;
1. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite, per singole contingenti circostanze, dalla Autorità comunale mediante
Ordinanza. In caso di necessità e di urgenza, gli agenti della forza pubblica possono emanare ordini orali utili alla prevenzione generale ed alla sicurezza dell’incolumità personale.
2. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il presente regolamento di Polizia Urbana.
Articolo 3
Definizioni
1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:
a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al regolamento edilizio;
b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
c) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
d) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
2. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al regolamento.
La fruizione dei beni comuni in forma esclusiva necessita di concessioni o autorizzazioni.
3. Per utilizzazione di beni comuni si intende l’uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l’esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato.
L’utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.
Articolo 4
Disciplina del sistema sanzionatorio
1. Ogni violazione alle norme del presente regolamento ovvero alle disposizioni contenute nelle ordinanze di Polizia Urbana sono punite in via amministrativa con sanzioni pecuniarie secondo procedimento ed importi stabiliti nel titolo IV.
2. Alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue, nei casi espressamente previsti l’applicazione di diritto delle sanzioni accessorie dell’obbligo di cessare immediatamente il
fatto illecito o di interrompere l’attività abusivamente intrapresa.
3. Qualora alla violazione di norme di regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell’atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il
responsabile, ferma restando l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria ed accessoria per l’accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro
ripristino.
4. Per tutte le sanzioni applicate nel rispetto del presente regolamento non è ammessa la riscossione della somma nelle mani dell’agente accertatore, salvo i casi in cui il trasgressore o
l’eventuale obbligato in solido disponibile siano residenti all’estero.
TITOLO II
TUTELA FRUIZIONE E SICUREZZA DELLA CONVIVENZA URBANA
Sezione I: Disposizioni comuni al titolo II
Articolo 5
Prerogative dell’Amministrazione comunale
1. Per ragioni di pubblica utilità connesse alla tutela, fruizione e sicurezza della convivenza in ambiente urbano, l’autorità comunale potrà far collocare, a carattere temporaneo o permanente,
impianti di pubblica illuminazione, tabelle varie, reti tecnologiche, contenitori, cassonetti, elementi di arredo urbano e segnaletica stradale in adiacenza o nei muri esterni di edifici
pubblici o privati.
2. Fermo restando che la rimozione o il danneggiamento abusivo degli impianti installati, a norma del comma precedente, è soggetto alle sanzioni previste per l’articolo 6, il solo comportamento
ostativo da parte del proprietario dell’edificio – che non trasmodi in resistenza alla forza pubblica – è punito a norma del presente regolamento.
Articolo 6
Comportamenti vietati e sanzionati in via residuale
1. Fermo restando che le norme del titolo II fissano obblighi e divieti speciali, in via residuale, a salvaguardia della sicurezza e del decoro della città è vietato:
a. manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo rilascio di precipua autorizzazione;
b. imbrattare o danneggiare monumenti, cimiteri, edifici pubblici e privati;
c. rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, tombe, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, elementi d’arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
d. arrampicarsi su monumenti, pali, alberi, arredi, segnaletica, staccionate, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
e. collocare, affiggere o appendere alcunché su edifici pubblici, chiese, impianti di reti tecnologiche, pertinenze stradali o altri beni di rilevanza pubblica nonché edifici privati di importanza storico- artistica;
f. praticare giochi di qualsiasi genere sulle carreggiate aperte al pubblico transito; praticare giochi suscettibili di creare disturbo o di procurare pericolo di danno sui marciapiedi, nelle
piazze pedonalizzate e sotto i portici salvo che le attività non siano state preventivamente autorizzate in ricorrenza di occasioni particolari;
g. praticare il lancio di oggetti, collocare sui veicoli in sosta o effettuando il servizio porta a porta di volantini o simili senza la prevista autorizzazione;
h. spostare, manomettere, bruciare, rompere i contenitori dei rifiuti;
i. sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi.
2. Le sanzioni relative al presente articolo, codificate al titolo IV si applicano solo a condizione che il comportamento vietato indicato non sia altrimenti previsto e sanzionato in diversa disposizione del presente regolamento o da diversa norma di legge nel rispetto del principio di specialità sancito dall’art. 9 della L. 689/81.
3. In ogni caso, nei confronti degli autori delle violazioni previste dal presente titolo II, oltre alla applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste al titolo IV, si applica, fin dalla
prima violazione la sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi ove questo ne risulti alterato e il pagamento e rimborso del bene danneggiato. Se vi sia stato rilascio
di autorizzazioni, fin dalla prima violazione, l’autorità comunale dispone la sospensione dell’autorizzazione e la revoca nei casi previsti.
Sezione II: Della pulizia e dell’igiene
Articolo 7
Pulizia ed igiene: obblighi
1. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l’utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato.
2. Per le attività esercitate in esercizi pubblici, chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili finalizzati alla somministrazione o vendita per asporto al pubblico di alimenti e
bevande, gli esercenti devono collocare all’interno dello spazio occupato contenitori di capacità idonea per il deposito dei rifiuti.
3. I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, i cassonetti, i cestelli di cui ai comma precedenti, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano
collocati all’esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull’occupazione del suolo pubblico.
4. All’interno dei centri urbani, i proprietari di aree verdi private confinanti con pubbliche vie, devono provvedere alla costante pulizia e sfalcio dei propri terreni, che dovranno essere
mantenuti a prato, tramite il taglio di rovi, arbusti e degli alberi di medio ed alto fusto fino a metri 5 dal confine con la strada pubblica.
5. Tutti i cittadini residenti, domiciliati o possessori di abitazioni o di attività ricettive nel Comune di Castelveccana, sono tenuti a rispettare le modalità relative alla raccolta differenziata dei rifiuti
“porta a porta”, con l’obbligo della separazione delle seguenti categorie di rifiuti: frazione dell’umido, secco, plastica, vetro, carta e cartone, utilizzando gli appositi sacchetti o contenitori
previsti per ogni tipo di rifiuto ed esponendoli nei giorni indicati sul calendario per la raccolta .
6. Possono deporre i rifiuti solidi urbani presso le apposite piattaforme ecologiche (dove previste),
solo i residenti o domiciliati nella frazione interessata, che non sono serviti dalla raccolta dei rifiuti solidi urbani “porta a porta” e regolarmente autorizzati dall’Amministrazione comunale;
7. Chi deposita o abbandona rifiuti ingombranti su suolo pubblico o suolo privato aperto al pubblico è soggetto ad una sanzione da € 150,00.- ad € 1.500,00.- con l’obbligo dell’immediata
rimozione e ripristino dello stato dei luoghi e addebito di tutte le spese sostenute nel caso che debba provvedere il Comune per inottemperanza del trasgressore.
Articolo 8
Pulizia ed igiene: divieti
1. A tutela dell’igiene pubblica è vietato:
a. ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, quando gli stessi possano comportare l’annidarsi di roditori, animali randagi o parassiti;
b. in luogo pubblico o in vista di esso, compiere atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia o disguido, manifesti, striscioni o scritte che
causino raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
c. immergersi nelle fontane e nelle vasche pubbliche o farne altro uso improprio ovvero imbrattare le acque o lavare nelle stesse indumenti o biancheria;
d. procedere alla annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all’esterno delle abitazioni, procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
e. procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, letterecci, stracci, tovaglie, procurando insudiciamento delle aree sottostanti;
f. gettare opuscoli, foglietti ed altri oggetti che possano alterare la nettezza del suolo;
g. spaccare e segare legna su suolo pubblico o di uso pubblico;
h. imbrattare il suolo con vernici o altro materiale indelebile;
i. riversare nelle caditoie, o lungo i margini delle strade grassi sostanze oleose ed altri liquidi
derivanti da veicoli, attrezzature meccaniche o da residui di preparazione di alimenti, salvo che la tipologia e le quantità dei prodotti versati non integrino gli estremi della violazione di
specifiche leggi speciali in materia ambientale;
j. compiere operazioni di lavaggio, di qualsiasi tipo di veicolo sulle aree pubbliche;
k. gettare al basso dalle impalcature e dai piani delle fabbriche materiali di demolizione che possano produrre rumori, polvere o imbrattare la pubblica strada.
l. eseguire la pulizia di persone, di cose e di animali in luogo pubblico o aperto al pubblico;
m. accendere fuochi in luogo pubblico o privato nei centri urbani salvo il periodo corrente dal 1 ottobre al 31 marzo, nel quale viene concesso di bruciare piccole quantità di foglie e rami
secchi con dovuta cautela esclusivamente dalle ore 04,00 alle ore 07,00 della mattina, fatte salve le normative regionali e provinciali se più restrittive;
n. accende fuochi in aree boschive extraurbane ad eccezione della categorie autorizzate alla bruciatura in luogo delle ceppaie prevista dal regolamento boschivo e altri soggetti autorizzati;
o. abbandonare o depositare scarti di verde ricavati dal taglio di prati, siepi ed alberi in luogo pubblico o privato aperto al pubblico;
Articolo 9
Gestione dei rifiuti
1. I rifiuti solidi urbani, quale che sia il metodo di conferimento definito dall’autorità comunale, debbono essere raccolti in appositi sacchi chiusi connotati dalle caratteristiche fisiche e chimiche prescritte per il tipo di rifiuto da conferire.
2. L’autorità comunale determina, con il presente regolamento:
a. il metodo della raccolta differenziata “porta a porta”;
b. l’obbligo della separazione della frazione umido, secco, plastica, carta e cartone, pile e farmaci e rifiuti ingombranti;
c. i punti di raccolta a mezzo cassonetti nelle località dove il “porta a porta “ non risulta praticabile;
d. gli orari di conferimento dei rifiuti che dovranno essere deposti dopo le ore 20,00 e prima delle ore 06,00 del giorno previsto per la raccolta;
e. l’obbligo di rispettare i giorni previsti dal calendario R.S.U per il conferimento dei rifiuti;
f. le modalità di conferimento di pile e farmaci che dovranno essere conferiti negli appositi contenitori;
g. la raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti con prenotazione al numero verde gratuito;
h. che gli imballaggi di rifiuti ingombranti potranno essere conferiti in modo autonomo e gratuito presso la piattaforma ecologica situata a Porto Valtravaglia in località Trigo;
i. che gli articoli contenenti sostanze nocive e pericolose contenute nei frigoriferi, televisori ed accumulatori al piombo (batterie auto), dovranno essere conferite dai cittadini presso la piattaforma ecologica autorizzata;
j. l’avvio del progetto finalizzato al “compostaggio domestico” previa comunicazione alla Comunità Montana ed al Comune che rilasceranno relativo assenso;
k. che nei Comuni dove non è prevista la raccolta del verde, questo dovrà essere conferito direttamente dai cittadini presso la piattaforma ecologica o consegnato tramite gli artigiani
alle apposite strutture di smaltimento autorizzate;
3. Qualora i contenitori di cui al comma precedente siano colmi, non è consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, né depositarli all’esterno dei contenitori stessi.
4. I contenitori destinati alla raccolta selezionata dei rifiuti non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
5. E’ vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, che devono
essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.
6. E’ vietato depositare all’interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani inerti provenienti da lavori edili. Gli inerti devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferiti direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.
Sezione III: Del decoro e dell’assetto degli edifici
Articolo 10
Decoro e sicurezza dei fabbricati: obblighi
1. A salvaguardia del decoro e dell’immagine urbana i proprietari degli edifici, le cui facciate prospettano su aree pubbliche, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione ottemperando agli inviti fatti dall’Amministrazione comunale.
2. Ferma restando la necessaria previsione negli strumenti urbanistici attuativi vigenti i proprietari degli edifici, indipendentemente dalle implicazioni statiche degli stessi, hanno l’obbligo di procedere al rinnovo degli intonaci ed alla decorazione delle facciate ogni qual volta occorra, dietro disposizione motivata dell’autorità tecnica comunale.
3. A salvaguardia dell’incolumità pubblica, i proprietari devono mantenere in condizioni di perfetta sicurezza statica gli edifici; tutti i distacchi di intonaci o piccole parti dell’edificio come ad esempio tegole o grondaie, derivanti da qualsiasi causa, restano nella esclusiva responsabilità del proprietario che è tenuto ad eseguire le opportune riparazioni entro il termine assegnato da apposita ordinanza; ferma restando la disciplina dell’art. 677 del Codice Penale per gli eventi assimilabili a pericoli di crollo o di rovina dell’edificio, gli eventi minuti di cui al presente comma sono sanzionati a norma di regolamento.
4. In tutte le abitazioni i camini e altre fonti di riscaldamento dovranno essere costruite in modo da evitare pericolo di incendio e da essere facilmente ripuliti; le canne dei camini e di altre
sorgenti di fumo dovranno sporgere di almeno 1 metro dal tetto dell’edificio da cui emergono.
5. Tutte le abitazioni dovranno provvedere all’allacciamento nelle condotte comunali delle acque chiare e scure con relativa separazione, incanalando le acque piovane nelle apposite condotte di scarico;
6. Durante il periodo invernale tutte le abitazioni devono mantenere una temperatura interna che non superi i 20 gradi C° e l’accensione dell’impianto di riscaldamento non dovrà superare le 13 ore; nei mesi estivi l’uso dei climatizzatori dovrà essere limitato ad un massimo di 8 ore giornaliere, ad eccezione di edifici pubblici quali scuole, ambulatori ecc.;
Articolo 11
Decoro e sicurezza dei fabbricati: divieti
1. È vietata la collocazione di tende esterne e il rifacimento delle vetrine sulle facciate dei negozi e degli esercizi pubblici situati al piano terreno senza che sia stata rilasciata specifica
autorizzazione comunale.
2. È vietato lasciare in stato di fatiscenza le tende e le vetrine; queste andranno pulite e mantenute, costantemente in buono stato e dovranno in alcun modo essere di ostacolo alla libera
circolazione di pedoni e veicoli rispettando il codice della strada.
3. E’ vietata la collocazione di luci, faretti o insegne luminose o rifrangenti che creino pericolo per abbagliamento, distrazioni o fastidio ad abitazioni in luogo e che non corrispondano
all’attuale normativa vigente in materia di illuminazione o al C.D.S.;
Articolo 12
Decoro dei parchi e del verde pubblico: facoltà ed obblighi
1. Nei parchi pubblici aperti può consentirsi, previa autorizzazione: l’attività di somministrazione di alimenti e bevande durante le feste tradizionali locali organizzate da enti ed associazioni
riconosciute nel territorio comunale; possono essere rilasciate autorizzazioni per il posizionamento di giochi per bambini previo pagamento della concessione prevista per la occupazione di suolo pubblico; ai titolari delle autorizzazioni è fatto obbligo di vigilare sul
corretto utilizzo dell’area data in uso;
2. Nei parchi pubblici aperti possono posizionarsi, previa autorizzazione, mercatini, espositori, banchine con tavoli, sedie, piante di ornamento od altri;
3. L’Autorità comunale può sospendere, anche temporaneamente, le attività, in relazione a particolari esigenze di interesse generale o a situazioni contingibili dovute alla sistemazione dell’area interessata.
Articolo 13
Decoro dei parchi e del verde pubblico: divieti
1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:
a. cogliere erbe e fiori;
b. salire sugli alberi;
c. danneggiare la vegetazione;
d. procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;
e. circolare o sostare con cicli o veicoli, calpestare siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
f. calpestare le aiuole e i siti erbosi ove sia vietato;
g. portare animali da passeggio senza guinzaglio e/o museruola e senza essere muniti dell’apposita attrezzatura per la raccolta delle deiezioni;
h. condurre a pascolo gli animali.
i. Campeggiare, fare il barbecue e accendere fuochi di qualsiasi genere.
Sezione IV: Del suolo e dello spazio pubblico
Articolo 14
Disciplina dell’occupazione
1. E’ vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva autorizzazione dell’Autorità comunale.
2. Anche in deroga alle previsioni del Codice della Strada, previa acquisizione di parere favorevole della Polizia Locale, con riguardo alla sicurezza stradale e dell’ufficio tecnico comunale con riguardo alla compatibilità urbanistica ed edilizia delle installazioni, sono
autorizzabili le occupazioni, a carattere temporaneo o permanente del suolo pubblico.
3. Dette autorizzazioni presuppongono, comunque, il rispetto della normativa igienico sanitaria.
4. Sono condizioni essenziali per il rilascio dell’autorizzazione:
a. che l’installazione non gravi su parti della carreggiata destinate alla circolazione dei veicoli;
b. in prossimità di incroci, le installazioni non dovranno essere di ostacolo alla visuale di
sicurezza necessaria;
c. le installazioni non dovranno essere collocate su sede stradale soggetta a divieto di sosta, in
quanto queste sono ammissibili (con riguardo alla carreggiata) esclusivamente sulle aree,
normalmente, destinate alla sosta dei veicoli;
d. l’area occupata dall’istallazione non dovrà interferire con le fermate dei mezzi pubblici;
e. l’installazione dovrà essere realizzata in modo tale da lasciare uno spazio per i flussi
pedonali che di norma deve essere di metri due (può fare eccezione il caso in cui l’istallazione è posta a filo marciapiede ed il marciapiede stesso è inferiore a metri due,
purché venga lasciato uno spazio pedonale almeno pari alla larghezza del marciapiede).
5. Le autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso.
6. Le autorizzazioni per l’occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse
indicati.
7. Le operazioni di carico e scarico merce devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzione ed evitando ogni danno o imbrattamento al suolo pubblico.
8. Tutte le occupazioni di suolo possono essere assoggettate a prestazione di garanzia fidejussoria laddove dalle installazioni fisse o mobili possano derivare danni alla sede stradale o alle sue
pertinenze.
9. Rimane assolutamente vietata la sosta negli spazi pubblici di tutto il territorio comunale a camper, roulotte, tende da campeggio o furgoni attrezzati alla sosta per pernottamento, fatte
salve eventuali autorizzazioni temporanee.
Articolo 15
Tipologia delle occupazioni.
1. Possono essere rilasciate autorizzazioni per occupazioni a carattere occasionale e permanente.
2. Sono occasionali le occupazioni caratterizzate dalla temporaneità e non ripetitività,
normalmente effettuate con strutture mobili ed in particolare:
a. strutture di supporto ad esposizioni temporanee;
b. veicoli per traslochi e strutture di supporto a lavori pubblici;
c. strutture pubblicitarie non stabilmente infisse al suolo;
d. strutture di supporto a manifestazioni civili, politiche e religiose;
e. strutture di supporto a sagre e fiere;
f. strutture semoventi di spettacoli viaggianti e per mestieri girovaghi.
3. Sono permanenti le occupazioni continuative e caratterizzate da strutture, di norma, stabilmente
collocate o infisse al suolo ovvero ripetitivamente collocate sugli stessi siti ed in particolare:
a. chioschi, banchi, “dehors”, tende ed edicole;
b. elementi di arredo urbano.
4. Le strutture temporanee ed occasionali di cui al punto 2, devono rispettare il vigente codice
della strada, pertanto, dal calar del sole e fino all’alba dovranno essere posizionate le apposite
segnalazioni luminose di colore rosso e anche di giorno, in presenza di nebbia, foschia o
scarsa visibilità è obbligatorio l’utilizzo dei fanali luminosi.
Articolo 16
Modalità di autorizzazione e pulizia dei centri urbani
1. Chiunque intenda occupare suolo pubblico per una delle tipologie di cui al comma 2 dell’art. 15
lettere a) b) c) deve presentare dichiarazione al Comune almeno 15 giorni prima rispetto alla
data di inizio del periodo di occupazione con indicazione:
• del periodo di estensione della stessa;
• della localizzazione esatta delle aree da occupare;
• delle strutture mobili da utilizzare;
• della presa d’atto ed attestazione di conformità dell’occupazione alle condizioni
prescritte dall’articolo 14 commi 3 e 4;
• dell’avvenuto pagamento del prescritto canone per l’occupazione di suolo;
• dell’avvenuto pagamento del prescritto canone delle insegne pubblicitarie.
2. Premesso che il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla prescritta licenza di Polizia
Amministrativa o Commerciale (ove previste), chiunque intenda occupare suolo pubblico per
una delle tipologie di cui al comma 2 dell’art. 15 lettere d) e) f) deve presentare istanza di
autorizzazione al Comune almeno 15 giorni prima, rispetto alla data di inizio del periodo di
occupazione, con indicazione, oltre a quanto definito al comma precedente anche:
a) delle modalità di occupazione;
b) delle strutture fisse da utilizzare;
c) della dichiarazione di conformità alla normativa comunitaria degli impianti da utilizzare;
d) dell’avvenuto pagamento del prescritto canone per l’occupazione di suolo.
3. Premesso che il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla prescritta licenza di Polizia
Amministrativa o Commerciale nonché delle licenze o permessi edilizi (ove previsti), chiunque
intenda occupare suolo pubblico per una delle tipologie di cui al comma 3 dell’art. 15 lettere a)
b) deve presentare istanza di autorizzazione al Comune, almeno 15 giorni prima rispetto alla
data di inizio del periodo di occupazione, allegando, oltre a quanto definito ai precedenti
commi anche:
a. relazione tecnico descrittiva redatta da tecnico abilitato indicante le caratteristiche della
struttura, i riferimenti allo stato di fatto dell’area interessata, nonché l’indicazione della
disciplina di sosta o divieto dell’area su cui la struttura viene ad interferire;
b. fotografie a colori del luogo dove la struttura dovrà essere inserita.
4. In caso di nevicate, i proprietari degli edifici devono assicurarsi della resistenza dei tetti e non
possono, senza permesso, scaricare la neve sul suolo pubblico. I proprietari durante e dopo le
nevicate e nelle giornate di gelo, devono mantenere sgombero qualsiasi accesso, il marciapiede e
qualsiasi spazio di loro proprietà che dia sulla pubblica via, garantendone la sicurezza. Deve
essere facilitato il lavoro dei mezzi comunali lasciando libero il passaggio sia di giorno che di
notte. I mezzi sgombraneve o spargi sale o sabbia, devono liberare solamente la pubblica via
garantendo principalmente la viabilità delle vie di maggiore importanza, senza nessun obbligo per
accumuli di neve che vengano a formarsi sugli accessi dei privati, a causa delle copiose nevicate.
Sezione V : Del trattamento del mantenimento e della cura degli animali in ambito urbano
Articolo 17
Gli animali e la tutela dell’igiene
1. È vietato allevare all’interno del perimetro del centro abitato, delimitato in conformità all’art. 4
del D.Lgs 285/92, animali da soma o da tiro, o animali destinati alla macellazione.
2. È vietato mantenere sulla pubblica via o in aree private aperte al pubblico o aree private di
natura condominiale animali da cortile.
3. È vietato mantenere, anche in area privata, all’interno del perimetro del centro abitato, un
numero di animali superiore a 7 unità.
4. In ogni caso il privato che detenga animali deve applicarsi nel garantire la massima pulizia
degli animali stessi, delle aree ove gli stessi vivono, al fine di prevenire pericoli per la sanità
pubblica ed evitare che si sollevino lezzi suscettibili di recar fastidio al vicinato.
5. A seguito delle misure urgenti di Polizia Veterinaria contro l’Influenza Aviaria le
Amministrazioni comunali devono mantenere i registri o gli elenchi degli allevamenti avicoli
famigliari rurali presenti nel territorio comunale. I proprietari hanno l’obbligo di rispettare i
Decreti e le Leggi nazionali previste ai fini del potenziamento delle misure di prevenzione nei
confronti dell’influenza aviaria, con l’obbligo della comunicazione semestrale all’autorità
comunale.
Articolo 18
Del trattamento degli animali d’affezione: obblighi
1. L’Amministrazione comunale, al fine di realizzare sul proprio territorio un corretto rapporto
uomo-animale-ambiente e in attuazione di quanto disposto dalla Legge 14 agosto 1991, n. 281,
promuove e disciplina il controllo del randagismo, onde conseguire in modo efficace il risultato
di migliorare il benessere dei cani e dei gatti e il loro rapporto con l’uomo.
2. A tal fine il Comune assicura il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani nelle strutture
sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari delle A.S.L. e come previsto dalla convenzione
con la Comunità Montana Valli del Luinese, promuove campagne di sensibilizzazione per
incentivare gli affidamenti e le adozioni degli animali ricoverati presso i canili pubblici;
esercita le funzioni di cui all’articolo 3 del D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94, in materia di
protezione degli animali.
3. Devono essere rispettate le Ordinanze del Ministero della Salute: in data 12/12/06 (G.U.
13.01.2007, n. 10) recante “la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione di cani”; in data
28/03/07 (G.U. 07.05.2007, n. 104) modificava l’Ordinanza 12/12/2006 ed il regolamento di
Polizia veterinaria approvato con D.P.R. 08/02/1954, n. 320, di cui sono state approvate le
Ordinanze Comunali n. 48 del 14/05/2007 “tutela dell’incolumità pubblica dell’aggressività dei
cani” e Ordinanza Sindacale n. 49 del 14/05/2007 ed integrate dalle sanzioni prevista dal
presente regolamento di Polizia Urbana;
4. Tutti i proprietari di animali d’affezione sono responsabili dello stato di salute e del benessere
generale dei loro animali, devono provvedere a tutto quanto occorre loro; devono inoltre
ottemperare a tutte le norme di legge che ne regolamentano il possesso e la detenzione,
osservare le comuni norme d’igiene generale della collettività sociale, condominiale o turistica.
5. Nel condurre all’aperto, sulla pubblica via, ovvero nelle aree condominiali, i propri cani, è fatto
obbligo ai proprietari di mantenerli al guinzaglio e portare al seguito l’apposito sacchetto per la
raccolta degli escrementi; i cani individuati come razza pericolosa devono avere
obbligatoriamente calzata anche l’apposita museruola. Qualsiasi cane deve essere individuabile
con un numero di riconoscimento rilevabile mediante microchip inserito sottopelle con metodo
indolore, e denunziati, ai competenti uffici previsti dalla vigente normativa, dai relativi
proprietari o detentori ai fini della vigilanza sanitaria.
6. I proprietari, detentori o conducenti di animali da passeggio, devono prima di portali in luogo
pubblico o aperto al pubblico stipulare una polizza assicurativa Responsabilità Civile;
7. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di
animali, se per le condizioni di detenzione l’animale versi in stato tale da disturbare la quiete
pubblica o privata, specialmente dalle ore 22:00 alle ore 08:00.
8. Gli agenti addetti al controllo delle norme di cui al presente regolamento, oltre a contestare la
violazione della disposizione del comma precedente al proprietario o al detentore, diffidano
formalmente il medesimo a porre l’animale in condizione di non disturbare più la quiete
pubblica e privata; ove la diffida non venga rispettata, l’animale viene posto sotto custodia, a
cura delle associazioni protezionistiche o dei gestori dei rifugi convenzionati con il Comune, a
spese del trasgressore.
Articolo 19
Del trattamento degli animali d’affezione: divieti
1. I cani e i gatti possono essere soppressi, solo nei casi con le modalità previste dai comma 6 e 9
dell’art. 2 legge 14 agosto 1991, n. 281, e s.m.i..
2. E’ vietato l’abbandono dei cani, dei gatti e di qualsiasi altro animale custodito nella propria
residenza o domicilio.
3. E’ vietato far partecipare qualsiasi animale a combattimenti.
4. Sono vietati spettacoli, gare, competizioni sportive, rappresentazioni di ogni genere, pubbliche
o private, che comportino maltrattamenti o sevizie agli animali.
5. Sono considerati maltrattamenti la violenza di ogni tipo, occasionale o abitudinaria, fame, sete,
incrudelimenti con fruste, istigazione, pesi e finimenti, eccessi di fatica, lavoro non adeguato
all’età e allo stato di salute, le condizioni di vita che ne impediscono la deambulazione e lo
sviluppo delle ordinarie attività fisiche, la somministrazione di droghe e/o di farmaci senza
controllo veterinario, qualsiasi pratica clinica o chirurgica esercitata da persone non abilitate
all’esercizio della professione medico-veterinaria.
6. E’ vietato a chiunque cedere o vendere cani e gatti, per qualunque tipo di sperimentazione.
7. E’ vietato portale in luogo pubblico o privato aperto al pubblico animali che non siano cani o
gatti.
Articolo 20
Rapporto degli animali domestici con gli spazi pubblici
1. Nei parchi e giardini pubblici, aperti o recintati, i cani non possono essere lasciati liberi, salvo
che l’amministrazione comunale individua aree appositamente destinate ed opportunamente
delimitate e segnalate. Dei danni che i cani eventualmente possono provocare al patrimonio
verde pubblico rispondono i proprietari.
2. E’ vietato tosare, ferrare, strigliare e lavare animali sul luogo pubblico aperto al pubblico.
3. E’ vietato lasciar vagare, in luogo pubblico o terreno privato aperto al pubblico animali come
conigli, galline, tacchini, oche, anitre, ed altri animali da cortile.
4. Fatte salve le disposizioni previste dal Codice Penale è assolutamente vietato portare in luogo
pubblico animali di tipo pericoloso, quali ragni (tarantole ect.), serpenti (pitoni ect.), salvo per
esposizioni o mostra che siano mantenuti nelle apposite gabbie e regolarmente autorizzate.
5. La detenzione di cani in luoghi pubblici e privati, deve prevedere uno spazio di almeno 10
metri quadrati per animale adulto, fatte salve particolari esigenze di razza, osservando tutte le
necessarie norme di igiene, illuminazione e benessere animale. Quando siano tenuti legati, ad
essi deve essere assicurata una catena con fune di scorrimento di almeno 6 metri di lunghezza
ai sensi delle vigenti leggi in materia.
6. A garanzia dell’igiene e a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani e a chiunque li
accompagni, quando siano condotti in spazi pubblici, di essere muniti di idonea attrezzatura per
la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti.
7. È vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che
accompagnano persone inabili, ai cani addestrati e al servizio delle forze di polizia, i cani da
caccia in aperta campagna o bosco accompagnati dal cacciatore, i cani da pastore quando
accompagnano il gregge, nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi.
8. In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza
dell’autorità comunale, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo
od eccezionale.
Articolo 21
Trasporto di animali su mezzi pubblici e in esercizi commerciali
1. Il trasporto di animali su mezzi di servizio pubblico e’ disciplinato da apposito regolamento
adottato dall’azienda che esercita il servizio.
2. E’ consentito l’accesso di animali da passeggio, con guinzaglio e museruola nei centri
commerciale ad esclusione dei reparti alimentari.
3. I conduttori devono verificare che all’ingresso degli edifici pubblici o privati aperti al pubblico,
che vi sia esposto il cartello indicante il divieto di entrata agli animali da passeggio.
4. Il divieto di entrata deve essere comunicato dall’esercizio al Comune, con regolare
posizionamento del cartello all’ingresso dell’esercizio, dello stabile, del mezzo pubblico ecc..
Sezione VI: Della tutela della quiete e del riposo
Articolo 22
Disposizioni generali
1. Le industrie insalubri e le attività rumorose devono essere poste nelle zone appositamente
assegnate, agli stabilimenti industriali ed artigianali, dalle previsioni del vigente Piano
Regolatore Generale.
2. Con riguardo agli esercizi in attività, insistenti nel centro abitato, delimitato in conformità al
D.Lgs. 285/92, questi non possono essere iniziati prima delle ore 7:00 e continuati dopo le ore
19:00. E’ fatto obbligo di osservare una pausa interruttiva dei lavori rumorosi tra le ore 12:00 e
le ore 13:30 di ogni giorno lavorativo.
3. I servizi tecnici comunali, le Aziende Sanitarie Locali o A.R.P.A. accertano la natura dei
rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie
proceda alla eliminazione delle cause dei rumori (vedi N.I.P. nuovi insediamenti produttivi).
4. Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili
abitazioni, l’autorità comunale, su motivata proposta dei servizi tecnici comunali o delle
Aziende Sanitarie Locali o A.R.P.A., può vietare l’esercizio dell’arte, del mestiere o
dell’industria responsabile delle molestie o dell’incomodo.
5. È, comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che
comportino l’uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che
comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico-sanitarie.
Articolo 23
Disciplina delle emissioni sonore derivanti dagli spettacoli o trattenimenti
1. Ovunque si svolgano pubblici spettacoli o trattenimenti, tanto in luogo pubblico quanto in
luogo aperto al pubblico o privato, non è consentito che le emissioni sonore possano essere
udite all’esterno tra le ore 24:00 e le ore 8:00.
2. I titolari di dette attività hanno l’obbligo di vigilare affinché, all’uscita dai locali, gli avventori
evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
3. Con il rilascio di licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti devono essere
specificate prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
Articolo 24
Disciplina delle emissioni sonore nelle abitazioni private
1. Nelle abitazioni private non è consentito tenere in funzione apparecchiature fonti di molestie e
disturbo.
2. Gli apparecchi radiofonici, televisivi, motori per uso domestico, come lucidatrici,
aspirapolvere, ventilatori, macchine per cucire o simili, nonché gli apparecchi di qualsiasi
specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume
delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai
vicini; la disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici e
circoli privati.
3. Il divieto di cui al primo comma non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di
ristrutturazione di immobili. Detti lavori non potranno avere inizio prima delle ore 8:00 e
dovranno terminare entro le ore 19:00; gli stessi andranno sospesi dalle ore 12:00 alle ore
13:30.
4. Nelle abitazioni private l’uso di strumenti musicali è consentito con l’adozione di accorgimenti
e cautele atti ad evitare disturbo ai vicini; non è comunque consentito l’uso di strumenti
musicali dalle ore 14:00 alle ore 16:00 e dalle ore 21:00 alle ore 08:00 del giorno successivo,
salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato e accertabile dai
tecnici comunali e dai tecnici dell’A.R.P.A..
5. E’ consentito utilizzare strumenti di lavoro e disturbo quali operazioni di carico e scarico
materiali, negozi, magazzini, decespugliatori, motoseghe e soffiatori dalle ore 07:00 alle ore
12:00 e dalle ore 13:30 alle ore 19:00, con eccezione e divieto nelle giornate di festa e di
domenica.
Articolo 25
Dispositivi acustici antifurto
1. I proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono
tarare il medesimo, affinché il segnale d’allarme non deve superare la durata complessiva di tre
minuti ancorché lo stesso sia intermittente.
2. La disposizione del primo comma vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in
abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun
caso, superare i quindici minuti.
Articolo 26
Criteri di valutazione e repressione delle attività rumorose
1. L’Amministrazione, su reclamo degli interessati, o d’ufficio attiva l’A.R.P.A. la quale
provvede ad accertare natura e provenienze dei rumori ed il grado di intensità degli stessi.
Riscontrati i livelli sonori superiore ai limiti stabiliti dalla normativa la Polizia Locale diffiderà
i responsabili ad astenersi o, se sufficiente, a limitare le attività rumorose, fatte salve le sanzioni
penali o amministrative a carico dei responsabili. In caso di comportamento recidivo, il Sindaco
proporrà le opportune Ordinanze al fine di eliminare le fonti di rumore o limitare l’orario di
esercizio.
2. Sono vietati schiamazzi, grida e canti nelle vie e piazze, specialmente di persone riunite sia di
giorno che di notte.
TITOLO III
DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Sezione I: Disposizioni comuni al titolo III
Articolo 27
Disciplina sanitaria della attività produttive
1. Manifatture, laboratori d’analisi, gabinetti medici, laboratori artigianali, officine e fabbriche
che producono vapori, gas, polveri, rifiuti speciali, o altre esalazioni potenzialmente insalubri
per intraprendere la specifica attività, debbono munirsi di autorizzazione sanitaria rilasciata
dall’Autorità comunale previa valutazione tecnica della competente Azienda Sanitaria Locale
e/o A.R.P.A. (N.I.P.).
2. L’autorizzazione sanitaria deve contenere le prescrizioni per l’esercizio. I locali sede di siffatte
attività debbono essere munite della specifica destinazione d’uso in conformità degli strumenti
urbanistici vigenti.
Articolo 28
Servizi igienici
1. Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo debbono essere
dotati di servizi igienici, conformi alle norme stabilite dalla normativa sanitaria, da tenersi a
disposizione dei frequentatori e comunque di chiunque acceda al locale aperto al pubblico e
faccia richiesta di uso.
2. L’esercizio il cui servizio igienico risulti guasto o non utilizzabile determina l’obbligo di
sospendere le attività di somministrazione e la chiusura dell’esercizio fino alla restituzione a
funzionalità dei servizi igienici in favore dell’utenza e del personale.
Articolo 29
Estensione del divieto di fumo
1. Negli esercizi pubblici, esercizi commerciali, nei pubblici esercizi o circoli privati destinati ad
attività di somministrazione di alimenti e bevande e d’intrattenimento, nelle attività artigianali
destinate alla produzione e vendita di prodotti alimentari è vietato fumare.
2. Il titolare dell’esercizio è obbligato ad esporre idoneo avviso al pubblico.
3. I trasgressori che violano le norme sul divieto di fumo in determinati locali e sui mezzi di
trasporto pubblico, saranno sanzionati ai sensi della Legge 11/11/1975, n. 584, della Dir.
P.C.M. 14/12/1995, della legge n. 3 del 16/01/2003, art. 51, ai sensi della Legge 28/12/2001, n.
448 (finanziaria 2002), al comma 20 dell’art. 52, come modificato dalla Legge 30/12/2004, n.
311 (finanziaria 2005), dove sono soggetti alla sanzione amministrativa di una somma da €
27,50 a € 275,00.-, la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa
in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino
a dodici anni.
Articolo 30
Sanzioni accessorie
1. In ogni caso, nei confronti degli autori delle violazioni previste dal presente titolo III, oltre alla
applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste al titolo IV, si applica, fin dalla
prima violazione la sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi ove
questo ne risulti alterato. Se vi sia stato rilascio di autorizzazioni, fin dalla prima violazione,
l’autorità comunale dispone la sospensione dell’autorizzazione e la revoca nei casi previsti.
Sezione II: Disciplina di compendio delle attività commerciali
Articolo 31
Obbligo di vendita
1. Tanto su area privata, quanto su area pubblica, gli esercenti il commercio di prodotti alimentari
e non alimentari ed i titolari di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, nonché
gli artigiani, hanno l’obbligo di vendere, ai clienti che si presentino per l’acquisto, i propri
prodotti, curando di servire la clientela secondo l’ordine di precedenza cronologica della
richiesta.
2. In nessun caso possono essere obbligatoriamente abbinati per la vendita, esclusivamente
congiunta, più prodotti, sia della stessa, che di diversa tipologia; detti abbinamenti possono
avere una mera finalità promozionale e non debbono mai trasformarsi in una forma di coazione
di volontà dell’acquirente o di condizionamento delle sue scelte per reale o putativa
obbligatorietà dell’acquisto congiunto dei prodotti.
3. Salvo quanto previsto dalla normativa nazionale chi contatta telefonicamente cittadini residenti
nel Comune di Castelveccana, per vendere, proporre prodotti di qualsiasi genere deve
provvedere a richiedere l’autorizzazione comunale.
Articolo 32
Esposizione dei prezzi
1. Otre agli esercenti la vendita, i titolari di esercizi pubblici di somministrazione alimenti e
bevande che esercitano la ristorazione, nonché gli artigiani che effettuano la vendita di prodotti
alimentari esclusivamente di propria produzione, hanno l’obbligo di esporre tabelle recanti
menu e prezzi come previsto dalla normativa nazionale e regionale.
Articolo 33
Commercio in forma itinerante
1. I titolari di licenza per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche, i coltivatori diretti,
mezzadri o coloni, possono, esercitare l’attività in forma itinerante, esclusivamente nelle aree
appositamente delimitate con provvedimento dell’autorità comunale.
2. È comunque vietato:
– esercitare il commercio in forma itinerante al di fuori delle aree definite dal provvedimento di
cui al precedente comma 1;
– depositare le merci in vendita sul suolo pubblico;
– vendere oggetti quali accendini o fiori (oggetti vari) direttamente in esercizi pubblici o
aperti al pubblico;
– fare pubblicità fonica per pubblicizzare la propria attivita;
– esercitare l’attività porta a porta senza la prescritta autorizzazione;
– posizionare, nelle aree autorizzate, i veicoli o le strutture di vendita in condizioni contrastanti
con le vigenti norme in materia di circolazione stradale;
– sostare nello stesso punto per più di un’ora nella stessa giornata, trascorsa la quale i veicoli o
le strutture di vendita devono essere spostati e posizionati a non meno di 500 metri dal punto
precedentemente occupato e cambiando la frazione del medesimo Comune;
– sostare nei giorni di svolgimento del mercato o nei giorni già destinati ad altri ambulanti
individuati nel territorio comunale;
– sostare a meno di 500 metri da altro esercizio di vicinato o commerciale;
– a salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l’attività non può esercitarsi ad
una distanza inferiore a metri 200 dal perimetro di scuole o altri luoghi di cura, di culto e di
cimiteri o a 100 metri da edifici e monumenti d’interesse storico artistico;
– iniziare l’attività prima delle ore 8 e concluderla dopo le ore 19.
3. Sono interdetti al commercio itinerante i parchi ed i giardini pubblici aperti o recintati,
compresi i viali e le strade che li attraversino. E’ tuttavia consentita la vendita di caldarroste,
sorbetti, gelati e altri simili prodotti, purché effettuata con veicoli di tipo e caratteristiche
approvati dai competenti uffici comunali e ASL, ed in possesso della prescritta autorizzazione
per l’occupazione del suolo pubblico.
Articolo 34
Autorizzazioni stagionali
1. Le autorizzazioni stagionali per la vendita in forma itinerante e per la somministrazione di
alimenti e bevande in sede fissa possono essere rilasciate per un periodo non inferiore a mesi
due e comunque non superiore a mesi sei, sempre se previsto dal vigente piano di
somministrazione di alimenti e bevande.
2. L’autorità comunale, tenuto conto degli aspetti geomorfologici, economici, sociali e turistici del
territorio, con separato provvedimento, individua la decorrenza del periodo autorizzabile di cui
al precedente comma 1.
3. L’esercizio stagionale espletato fuori dal periodo individuato è punito a norma del presente
regolamento oltre che agli effetti delle normative di settore vigenti.
4. Possono essere individuate spiagge o aree demaniali date in concessioni per l’attività stagionale
di noleggio e locazione natanti, motoscafi, pedalò, sdraio e ombrelloni. I richiedenti devono
essere muniti delle apposite autorizzazioni rilasciate dall’Amministrazione comunale e
demaniale competente. Gli autorizzati devono rispettate le tariffe determinate dalle autorità
comunali o demaniali competente e mantenendo e garantendo efficiente ed attivo il servizio.
Articolo 35
Imprenditore artigiano: disciplina e divieti
1. Gli imprenditori artigiani secondo le norme del presente regolamento sono suddivisi in due
categorie e sono soggetti all’autorizzazione sanitaria di cui all’articolo 27 del presente
regolamento:
a) operatori che producono e vendono generi alimentari;
b) operatori che producono beni ed effettuano servizi non compresi nel settore
alimentare.
2. Gli imprenditori di cui al precedente capo a) sono assoggettati alla seguente disciplina:
– l’attività deve essere limitata esclusivamente alla vendita per asporto dei propri prodotti, con
divieto di consumo o somministrazione sul posto;
– l’attività potrà essere esercitata esclusivamente nei locali adibiti a laboratorio o altro ad esso
attiguo e comunicante; è vietata qualsiasi occupazione di suolo pubblico negli spazi antistanti
i predetti locali con tavoli e sedie;
– all’interno degli esercizi l’imprenditore può installare apparecchi di distribuzione automatica
per la vendita di prodotti alimentari e non, conformemente alle disposizioni di cui all’art. 17
del D.Lgs 114/98;
– gli orari d’esercizio delle attività in argomento sono disciplinate da apposito provvedimento
dell’Autorità comunale, previo parere delle organizzazioni locali dei consumatori, delle
imprese, del commercio e dei lavoratori dipendenti.
3. Gli imprenditori di cui al precedente capo b) sono assoggettati alla seguente disciplina:
– l’attività deve essere limitata esclusivamente alla vendita dei beni prodotti nei propri
laboratori e fornitura di servizi effettuati dall’imprenditore o suo collaboratore;
– gli orari d’esercizio delle attività in argomento e la fissazione di turni obbligatori di apertura
in giornate festive sono disciplinate da apposito provvedimento dell’Autorità comunale,
previo parere delle organizzazioni locali di categoria.
Articolo 36
Imprenditore agricolo: disciplina
1. L’imprenditore agricolo può esercitare la propria attività in sede fissa, nelle aree mercatali o in
forma itinerante nel rispetto delle norme definite agli articoli 14 e 33 del regolamento previa
comunicazione prevista dalla vigente normativa nazionale.
2. L’imprenditore agricolo deve indicare in modo chiaro il prezzo dei prodotti posti in vendita e
osservare turni ed orari di chiusura secondo il calendario previsto per gli esercizi commerciali.
3. L’imprenditore agricolo oltre alla vendita dei prodotti provenienti dalla propria azienda può
vendere anche prodotti agricoli non provenienti dalla propria azienda a condizione che tali
merci non superino il quarto dei prodotti complessivamente posti in vendita.
4. La valutazione dei quantitativi utili alla determinazione della prevalenza, definita al precedente
comma, va dimostrata all’atto dell’accertamento.
5. Ferme restando le sanzioni previste dal D.Lgs. 114/98, in ricorrenza delle condizioni previste
dall’articolo 4 comma 8, del D.Lgs. 228/2001, la violazione alle prescrizioni contenute nel
presente articolo sono punite a norma del Regolamento.
Articolo 37
Vendita di giornali
1. La vendita di giornali quotidiani e periodici presso bar, esercizi di vicinato, medie strutture di
vendita, tabacchi e distributori di carburanti è consentita, previo rilascio di apposita
autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione comunale e dal piano di localizzazione di
vendita di stampa quotidiana e periodica.
2. È vietato esporre al pubblico materiali e riviste di contenuto pornografico.
3. I rivenditori di stampa quotidiana e periodica che esercitano a carattere esclusivo detta attività
seguono il calendario dei turni e degli orari di apertura predisposto dall’Autorità comunale; i
rivenditori di giornali che esercitano detta attività a carattere non esclusivo sono tenuti
all’osservanza degli orari e dei turni di apertura previsti per l’attività prevalente.
Articolo 38
Distributori di carburante
1. Per l’esercizio dell’attività di distribuzione di carburante occorre l’autorizzazione comunale
conformemente all’articolo 2 comma 1, del D.Lgs. 32/98 e successive modifiche.
2. Gli impianti di distribuzione di carburanti e di oli minerali sono tenuti ad osservare il
calendario dei turni di chiusura, nonché gli orari di esercizio predisposti con provvedimento
dell’Autorità comunale, emanate in esecuzione delle direttive regionali in materia.
3. Per le ipotesi di violazione alle prescrizioni contenute nel presente articolo, oltre alla sanzione
pecuniaria è prevista la sanzione accessoria della cessazione immediata dell’attività, fin dalla
prima violazione, nonché della sospensione dell’autorizzazione per giorni cinque nei casi di
reiterazione disciplinati dal presente regolamento.
Sezione III: Disciplina di compendio delle attività di Polizia Amministrativa
Articolo 39
Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande: prescrizioni
1. I pubblici esercizi autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande devono rispettare la
Legge Regionale 24/12/2003 n. 30, la D.G.R. n. 7/17516 del 17/05/2004 e il Piano Pubblici
Esercizi approvato dalla competente Commissione.
2. In tutti i locali in cui viene effettuata attività di somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande, è consentita l’istallazione di apparecchi automatici da gioco in numero non superiore
a 3, previo rilascio della prescritta licenza di pubblica sicurezza o D.I.A.; oltre alle sanzioni
previste dal regolamento, il superamento del limite numerico indicato al presente comma
configurerà l’attivazione di una sala giochi abusiva.
3. In tutti i locali in cui viene effettuata attività di somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande, è possibile eseguire musica esclusivamente d’ascolto, dal vivo o a mezzo apparecchi
automatici o video proiettori, previa comunicazione e autorizzazione dal competente ufficio
comunale e con inizio alle ore 21,00 e cessazione alle ore 23,30.
4. L’attività di somministrazione, svolta in strutture private a mezzo di società di catering, in
occasione di meeting, convegni o altre riunioni, private e pubbliche, è soggetta alla mera
autorizzazione sanitaria di locali e delle strutture nonché alla certificazione di prevenzione
incendi, ove la struttura ricettiva sia destinata ad ospitare un numero di persone superiore alle
100 unità.
Articolo 40
Sale giochi: prescrizioni
1. Le sale da gioco autorizzate a norma della vigente normativa sono obbligate, per l’esercizio
delle attività al rispetto delle seguenti prescrizioni:
– possono essere aperte al pubblico dalle ore 10:00 alle ore 22:00 con giornata di chiusura
settimanale facoltativa;
– ne è vietato l’accesso ai minori di anni 14 non accompagnati da persona maggiorenne;
– debbono essere situate ad una distanza non inferiore a 300 metri dai luoghi di culto o da case
di cura o di riposo;
– debbono avere superficie minima pari a metri quadrati 50.
2. Le sale da gioco debbono tenere esposte in luogo ben visibile: l’autorizzazione amministrativa,
le tariffe e la tabella dei giochi leciti.
Articolo 41
Circoli privati: prescrizioni
1. I circoli privati sono soggetti al D.P.R. 235/2001, possono espletare l’attività di
somministrazione di alimenti e bevande ai soli soci iscritti e tesserati sempre se hanno ottenuto
l’idoneità alla manipolazione e somministrazione di alimenti e bevande.
2. Il legale rappresentante del circolo deve tenere, a disposizione degli organi di vigilanza, nei
locali del circolo stesso, la seguente documentazione:
– statuto ed atto costitutivo, regolarmente registrati;
– registro dei soci, regolarmente vidimato dal legale rappresentante;
– Autorizzazione Sanitaria per la somministrazione (se la stessa venga svolta);
– atto di affiliazione ad Enti o organizzazioni nazionali riconosciuti dal Ministero dell’Interno;
– autorizzazione di cui all’articolo 86 T.U.L.P.S., ove siano istallati giochi automatici o semi
automatici.
3. I soci hanno l’obbligo di presentare all’ingresso del circolo privato la tessera.
4. Le attività di somministrazione e le attività di gioco possono essere effettuate dalle ore 10:00
alle ore 24:00.
5. All’esterno del circolo non potranno essere collocate insegne o iscrizioni diverse dalla
denominazione sociale dell’associazione; sulla porta d’ingresso, ben visibile dall’esterno, dovrà
essere affisso cartello indicante il divieto d’ingresso ai non soci, la porta dovrà essere sempre
chiusa per evitare che i circoli possano richiamare e, quindi, sottrarre clientela ai pubblici
esercizi.
6. Allo scopo di garantire il corretto sviluppo delle attività associative è consentito, ammettendo la
partecipazione dei soli soci, effettuare trattenimenti danzanti o musicali nei locali del circolo,
sempre se il locale lo permetta; ognuno dei predetti trattenimenti andrà registrato nei libri
sociali; detti trattenimenti sono consentiti, nel massimo, in un numero di 1 per ciascun anno
solare.
7. Gli organismi di vigilanza hanno facoltà d’ingresso, durante le ore di apertura del circolo, per
effettuare controlli ed ispezioni.
8. L’Amministrazione comunale individua all’interno di alcune frazioni del Comune di
Castelveccana, della associazioni patrocinate non a fini di lucro, che hanno lo scopo di
promuovere attività idonee ad un migliore utilizzo del tempo libero, la vita associativa a
carattere unitario, e vengono identificate nello “STATUTO DEL CIRCOLO RICREATIVO
CULTURALE AMICI DI SARIGO” sito in Via S.Antonio n. 14 nella Frazione di Sarigo e
nello “STATUTO DEL CIRCOLO RICREATIVO SPORTIVO CACCIATORI” sito in Piazza
Municipio n. 1 nella Frazione di Nasca, “CIRCOLO A.C.L.I.” sito in via Zamponi n. 2 nella
frazione di San Pietro.
Articolo 42
Locali di trattenimento e svago
1. I luoghi di pubblico spettacolo adibiti a sale da ballo, discoteche, rappresentazioni teatrali e
musicali all’aperto non possono essere aperti a distanza inferiore a metri 1000 da centri urbani,
luoghi di cura e di riposo.
2. I pubblici spettacoli e trattenimenti di cui al precedente comma 1, potranno avere luogo dalle
ore 16:00 alle ore 24:00, fermo il rispetto delle prescrizioni poste a tutela della quiete pubblica
contenute nel precedente articolo 23.
3. Nei locali di pubblico spettacolo è consentita l’istallazione di apparecchi automatici da gioco in
numero non superiore a 3 previo rilascio della prescritta licenza di pubblica sicurezza; oltre alle
sanzioni previste dal regolamento, il superamento del limite numerico indicato al presente
comma configurerà l’attivazione di una sala giochi abusiva.
4. E’ vietato l’accesso ai minori di anni 14 non accompagnati da persona maggiorenne.
Articolo 43
Spettacoli viaggianti
1. L’occupazione di aree per l’allestimento di attività di spettacolo viaggiante può avvenire solo
sulle aree a tal fine preliminarmente determinate dal Comune.
2. Ove concorrano più domande, per il medesimo sito e per lo stesso periodo, l’assegnazione
avverrà nel rispetto dell’ordine di presentazione delle istanze al protocollo generale del
Comune.
3. Le singole concessioni, relative alle aree pubbliche, avranno la durata massima di un mese,
senza la possibilità di proroga, trascorsi i quali la località dovrà rimanere sgombera ed in
completo riposo almeno per giorni trenta dall’effettivo sgombero, con facoltà del Comune di
non accordare, in caso di inottemperanza quale sanzione accessoria, l’autorizzazione
all’esercizio in aree cittadine fino a due anni successivi.
4. Tutte le attività degli spettacoli viaggianti debbono concludersi entro le ore 23:00.
5. L’accesso ai minori di anni 14 è consentito solo se accompagnati da persona maggiorenne.
Articolo 44
Esercizio di autorimessa
1. L’esercizio di rimessa di veicoli è soggetto a denunzia d’inizio d’attività ai sensi dell’art. 19
della L. 241/90 con obbligo di assicurare il servizio lungo l’intero arco delle ventiquattro ore.
2. Gli esercenti di rimessa hanno l’obbligo di annotare su apposita ricevuta data d’ingresso e
d’uscita, nonché modello e targa di ciascun veicolo escludendo dall’annotazione solo i veicoli
ricoverati nel limite massimo di due giorni e quelli con contratto di custodia.
3. Deve essere determinato e stabilito il prezzo da chiedere al cliente, e dovrà essere esposto in
luogo visibile all’interno della rimessa.
4. L’esercente che non ottemperi alle prescrizioni del presente articolo è punito a norma di
regolamento; nell’ipotesi del comma 1, oltre alle sanzioni pecuniarie, si applica la sanzione
accessoria della cessazione dell’attività e chiusura dell’esercizio.
Articolo 45
Locazione e noleggio di veicoli senza conducente e servizio di taxi e noleggio con conducente
1. L’esercizio di noleggio di veicoli senza conducente è soggetto a denunzia d’inizio d’attività ai
sensi dell’art. 19 della L. 241/90, e nel rispetto dell’art. 84 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
2. L’esercente che non ottemperi alle prescrizioni del presente articolo è punito a norma di
regolamento; oltre alle sanzioni pecuniarie, si applica la sanzione accessoria della cessazione
dell’attività e chiusura dell’esercizio.
3. L’Amministrazione comunale delibera ed approva il regolamento per il trasporto di persone
mediante “servizio taxi” o “servizio di noleggio con conducente” di autoveicoli o natanti,
determinando criteri e sanzioni; La Legge 11 agosto 2003, n. 218 disciplina l’attività di
trasporto di viaggiatori effettuato mediante “ noleggio di autobus con conducente”.
4. L’esercente che non ottemperi alle prescrizioni del presente articolo o della normativa
nazionale o regionale è punito a norma del presente regolamento ed articolo ed al vigente
codice della strada; I titolari della autorizzazione devono vidimare annualmente gli appositi
certificati che abilitano il servizio di noleggio e volturare le licenze ogni qualvolta vengano a
variare dei dati;
5. La mancanza di alcuni requisiti presenti nel bando possono prevedere la sanzione accessoria
della cessazione dell’attività, revoca della licenza e chiusura dell’esercizio.
Articolo 46
Mestieri girovaghi e parcheggiatori
1. Chi esercita un mestiere girovago deve comunicare al Comune l’intenzione di svolgere la
propria attività sul territorio comunale indicando il periodo e l’ubicazione del sito ove dette
attività s’intende svolgere.
2. L’esercizio dei mestieri girovaghi, quando non comporta l’utilizzazione di attrezzature diverse
dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di
occupazione di aree e spazi pubblici.
3. L’esercizio dei mestieri girovaghi di suonatore, cantante e simili è consentito, solo nelle aree
destinate alla circolazione dei pedoni quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengano
senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale ed alla quiete pubblica.
4. È vietato l’esercizio del mestiere di parcheggiatore con e senza custodia di veicoli, su suolo
pubblico, in difetto di atto di concessione da parte dell’Ente proprietario della strada; alla
sanzione pecuniaria, prevista dal presente regolamento, consegue la sanzione accessoria del
sequestro dei beni e delle cose affidate dall’utente al parcheggiatore abusivo, finalizzata alla
immediata restituzione all’avente titolo.
5. E’ assolutamente vietato svolgere l’attività di lavavetri;
6. E’ vietata la vendita di fiori ed altri oggetti senza la prescritta licenza.
7. E’ assolutamente vietato fare pubblicità con volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico
senza la prescritta autorizzazione da parte del Comune o dall’ente concessionario la pubblicità.
8. Se non viene rilasciata dai competenti uffici comunali l’autorizzazione prevista, viene vietata la
pubblicità fonica che pubblicizza una manifestazione o una professione.
Articolo 47
Cose antiche o usate
1. Ferma la disciplina del D.Lgs. 114/98, il commercio di cose antiche o usate può essere
effettuato previa presentazione al Comune di una dichiarazione preventiva.
2. Non è sottoposto all’obbligo di dichiarazione preventiva l’operatore che ponga in vendita
oggetti antichi ed usati privi di valore o di valore esiguo.
3. E’ da intendersi di valore esiguo l’oggetto usato o antico che abbia un valore commerciale di €
50 (cinquanta).
Articolo 48
Sagre ed altre riunioni straordinarie
1. Lo svolgimento delle sagre e di altre riunioni straordinarie è libero e non soggetto ad
autorizzazione preventiva di pubblica sicurezza.
2. Per lo svolgimento delle stesse, relativamente alle strutture ed alle attrezzature utilizzate,
allorquando la stessa abbia ad oggetto, tra l’altro, la preparazione, somministrazione e consumo
di alimenti e bevande sul posto, l’organizzatore è tenuto a richiedere, l’autorizzazione sanitaria
di cui al precedente articolo 27, nonché l’autorizzazione amministrativa e relativa certificazione
in materia di igiene e sanità ai sensi della L.R. 12/2003 e D.Lgs. 155/97 per formazione e
aggiornamento del libretto sanitario.
3. In occasione di sagre, fiere ed altre riunioni straordinarie a carattere religioso, benefico o
politico occorre la relativa autorizzazione sanitaria per colui che somministra alimenti e
bevande. È comunque necessario richiedere l’autorizzazione amministrativa.
4. L’attività di vendita di prodotti del settore alimentare, non svolta in occasione delle riunioni,
indicate nei precedenti commi 2 e 3, è soggetta comunque alle disposizioni del titolo X del D.
Lgs. N. 114 del 31 marzo 1998.
5. Le tombole o le pesche di beneficenza sono ammesse nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R.
26/10/2001 n. 430.
Articolo 49
Attività ricettive
1. L’apertura ed il trasferimento di sede di esercizi ricettivi sono soggetti ad autorizzazione del
Comune sede dell’esercizio.
2. L’autorizzazione abilita anche ad effettuare la somministrazione di alimenti e bevande alle
persone alloggiate ed ai loro ospiti, nonché a coloro che sono ospitati in occasione di
manifestazioni e convegni organizzati.
3. Il titolare dell’autorizzazione, nel caso di chiusura dell’esercizio ricettivo per un periodo
superiore ai due giorni, deve immediatamente presentare comunicazione scritta al protocollo
generale del Comune, a mezzo servizio postale ovvero con mezzi informatici o telematici,
mediante fax o con consegna personale.
4. Il titolare dell’autorizzazione deve attivare l’esercizio entro centottanta giorni dal rilascio della
stessa; tale termine può essere prorogato previa richiesta espressa in caso di necessità
determinata da caso fortuito o forza maggiore, comprovati e non dipendenti dalla volontà del
titolare.
5. Qualora venga accertato il venir meno della rispondenza dei locali alla vigente normativa, il
titolare viene sospeso dall’attività con provvedimento dell’Autorità comunale; si procederà alla
revoca dell’autorizzazione se il titolare non provveda a rimuova le cause di sospensione entro il
termine di 180 giorni dalla notifica del provvedimento.
Articolo 50
Permessi di costruire – D.I.A.- pubblicità delle licenze – autorizzazioni – nulla osta
1. Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi di costruire, D.I.A. rilasciate
dall’Amministrazione comunale in base al presente regolamento s’intendono accordate:
a) personalmente al titolare, salva espressa autorizzazione a farsi rappresentare;
b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
c) con l’obbligo per il concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed
occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi
azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
d) con facoltà per l’Amministrazione di imporre in ogni tempo, nuove condizioni e di
sospendere o revocare quelle già concesse, per motivo di pubblico interesse, senza
obbligo di corrispondere alcuna indennità o compenso;
2. Tutte le licenze, autorizzazioni, permessi di costruire, D.I.A., nulla osta ect., deveno essere
tenute a disposizione e esposti nei luoghi in esse indicati e per il tempo della loro durata.
3. Esse dovranno essere presentate ai funzionari, ufficiali ed agenti di polizia locale e d’altre
forze di polizia che ne facciano richiesta.
4. I permessi di costruire o le denuncie di inizio attività devono essere esposte in luogo ben
visibile all’esterno del cantiere soggetto ai lavori, indicando chiaramente tutti i dati
identificativi previsti dal testo unico dell’edilizia.
Articolo 51
Disciplina dei posti barca e demanio lacuale
1. La disciplina dei posti barca nel porto e sulla rampa di Caldè è gestita dai regolamenti
comunali e disciplinata dalla Legge Regionale n. 22 del 29/10/98 e successive modifiche ed
integrazioni;
2. L’Amministrazione comunale ha aderito al Consorzio Gestione Associata dei Laghi
Maggiore, Comabbio e Varese, istituita nel Comune di Laveno Mombello, la quale gestisce
totalmente le funzioni in materia di demanio della navigazione interna;
3. Vengono autorizzati al deposito posti barca sulla rampa, nel porto e sulle aree demaniali
solo i concessionari dei posti barca assegnati regolarmente dalla Amministrazione
comunale; I Concessionari hanno l’obbligo di posizionare l’imbarcazione nel posto
assegnato non intralciando il passaggio alle altre imbarcazioni, provvedere al pagamento
del canone annuale previsto e ottemperare alle richieste impartite;
4. A seguito ammodernamento e sistemazione della aree di approdo natanti, viene istituito
l’obbligo di utilizzare la nuova rampa di alaggio e rimessa natanti delle imbarcazioni a lago,
posta in via Monfalcone accanto al torrente Froda; L’area rampa deve essere utilizzata solo
dai veicoli con rimorchio per il tempo strettamente necessario per l’alaggio e rimessa
natanti; L’Amministrazione potrà stabilire il pagamento di accesso all’area di alaggio e
rimessa natanti;
5. Viene istituito l’ormeggio temporaneo massimo di 3 (tre) ore sui due pontili per l’approdo
e/o attracco temporaneo dei natanti sullo specchio d’acqua del Lago Maggiore, nell’area
portuale della frazione di Caldè; Sul natante dovrà essere esposta obbligatoriamente e in
modo visibile l’ora di inizio della sosta, e non potrà essere estesa oltre le tre ore previste;
6. Viene istituito il divieto assoluto di deposito finalizzato all’alaggio ed al varo di moto
d’acqua e similari su spiaggia o su aree demaniali in genere, in applicazione della
normativa regionale vigente e del codice della navigazione e dell’art. 39 comma 3 della
Legge n. 50 del 11/02/1971 e successive modifiche ed integrazioni;
7. Alle sanzioni amministrative per le violazioni del sopra citato articolo, si individuano e
applicano le sanzioni accessorie di rimozione e deposito in luogo di custodia del natante;
Articolo 52
Cimiteri e polizia mortuaria
1. Ferma restando la disciplina nazionale e regionale in materia di polizia mortuaria ed
integrata dal vigente regolamento comunale, chiunque vuole deporre inumare o tumulare
all’interno dei cimiteri comunale deve provvedere a richiederlo in forma scritta, ed ottenere
apposita autorizzazione dall’Amministrazione comunale;
2. L’Amministrazione comunale autorizza ad eseguire e svolgere i lavori nei tre cimiteri
comunali le sole Ditte appaltatrici e con appositi requisiti allo svolgimento delle operazioni
cimiteriali, consentendo i lavori di presa in consegna salma all’ingresso del cimitero,
aperture e chiusura fossa per l’inumazione, lavori completi di tumulazione, esumazioni ed
estumulazioni; Chiunque non sottoscrive l’incarico alla ditta appaltatrice dovrà trasferire le
salme in altri comuni;
3. Le ditte non autorizzate ad eseguire lavori edili, di posizionamento monumenti o marmi,
sistemazione piante o fiori, lavori elettrici e di scavi e manutenzioni varie non autorizzati e
che vengono trovate ad eseguire lavori, sono soggette ad una sanzione amministrativa da €
100,00.- a € 1.500,00.- in applicazione della Legge 24/11/1981, n. 689 ed alla
approvazione.
4. I concessionari o gli eredi, hanno l’obbligo di provvede al pagamento della quota stabilita
per la relativa concessione, canone, diritti di segreteria, oltre che all’immediata
sistemazione delle lapidi, loculi o cellette, nel rispetto delle misure previste dal vigente
regolamento di polizia mortuaria, ed al rinnovo della concessione anche temporanea
semestrale, come alla presa in carico del mandato di svuotamento di loculi, di tombe e
cellette, cappelle di famiglia o tombe famiglia.
5. Per accedere nei cimiteri comunali si deve rispettare l’orario di apertura e tutte le norme
previste dal regolamento di polizia mortuaria disposte dal responsabile del servizio.
6. Le ditte funebri che trasportano le salme nei cimiteri comunali, sono obbligate a trasportare
i feretri con le misure previste e forniti con maniglie e piedini, per garantire la sicurezza dei
lavoratori e disposto della Legge 626/96; chiunque non applica il presente articolo 52 è
soggetto ad una sanzione amministrativa da € 500,00.- a € 5.000,00.- in applicazione della
Legge 24/11/1981, n. 689, ad esclusione del comma 3.
TITOLO IV
DELLE SANZIONI E DELLE DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo 53
Controllo, sanzioni accessorie, esecutorietà
1. Il controllo sul rispetto delle norme del regolamento appartiene a tutti gli organi competenti, ai
sensi dell’art. 13 della L. 689/81.
2. In ragione della peculiarità territoriale dello stesso, in via prioritaria, il controllo compete al
personale di Polizia Locale, quale che sia la sua forma di organizzazione, nell’ambito del
territorio di vigenza del regolamento.
3. Le attività di controllo sull’osservanza del Regolamento e di repressione dei comportamenti
vietati avvengono:
– d’iniziativa del personale di Polizia Locale;
– su richiesta dell’Ufficio che rilascia l’autorizzazione o la concessione, che demanda alla
Polizia Locale per la verifica delle condizioni necessarie al rilascio del titolo richiesto;
– su segnalazione di Enti o Autorità preposte alla verifica del possesso delle condizioni per
l’esercizio di attività soggette ad autorizzazione;
– su segnalazione o esposto di qualsiasi cittadino.
4. Sulla scorta degli atti di accertamento sanzionatori eseguiti dai soggetti deputati al controllo,
nei casi previsti dalle singole disposizioni del presente regolamento, entro il termine massimo
di 30 giorni dalla trasmissione di copia del verbale di accertamento, l’Autorità comunale, per il
tramite del dirigente competente, dispone, con ordinanza, l’applicazione delle sanzioni
accessorie di natura interdittiva tassativamente determinate nel seguente elenco:
– obbligo di sospensione immediata dell’attività;
– rimozione delle opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi;
– sospensione dell’attività autorizzata per un periodo da un minimo di giorni 1 ad un massimo
di giorni 20, quando l’attività illecita, ancorché irregolare, possa essere regolarizzata con
ravvedimento operoso del trasgressore;
– chiusura definitiva dell’esercizio e revoca delle autorizzazioni, quando siano venuti meno
definitivamente i requisiti di esercizio o vi sia stata prosecuzione dell’attività, nonostante la
sospensione.
5. L’ordinanza, munita della formula esecutiva, possiede i caratteri della esecutorietà e comporta
l’obbligo di disporre, a cura dell’organismo di controllo demandato per l’esecuzione, la sua
esecuzione coattiva, con esecuzione di sequestro, in via amministrativa, ove necessario.
6. Della necessità di dare corso alla esecuzione coattiva viene comunicata notizia alla Autorità
comunale per il recupero delle spese derivanti dalle esecuzioni in danno.
Articolo 54
Principi regolanti l’applicazione e l’importo delle sanzioni amministrative pecuniarie
1. Salva l’applicazione della disciplina di dettaglio contenuta nelle norme del presente titolo,
l’applicazione delle sanzioni amministrative previste per le violazioni alle norme del presente
regolamento è disciplinata dai principi contenuti nella L. 689/81 ed è assoggettata alle sue
norme procedimentali.
2. In tutte le ipotesi di violazioni contemplate dal presente regolamento è sempre ammesso il
pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria entro il termine di 60
giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, nella misura del doppio del minimo
o di un terzo del massimo editale, ove più favorevole, secondo le modalità indicate nel processo
verbale di accertamento.
3. Ferma restando l’osservanza, nell’applicazione delle Sanzioni Amministrative Pecuniarie, dei
limiti minimi e massimi previsti dall’art. 10 della L. 689/81, compete al Comune la
determinazione delle sanzioni per la violazione delle norme fissate nel presente Regolamento,
tanto sulla scorta dell’art. 114 della Costituzione, come modificato dalla Legge regionale n.
3/2001, coerentemente con le previsioni degli artt. 159 e 160 del D.Lgs 112/98, nonché dell’art.
3 comma 5 del D.Lgs. 267/00.
4. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata (con arrotondamento per difetto
alla soglia dei 50 centesimi di euro), con deliberazione della Giunta comunale, ogni due anni in
misura pari all’intera variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le
famiglie degli operai e degli impiegati verificatisi nei due anni precedenti.
5. Autorità competente a ricevere gli scritti difensivi, entro 30 giorni dalla contestazione o notifica
della violazione, nonché competente ad irrogare definitivamente, con ordinanza – ingiunzione,
la sanzione è il Dirigente a cui settore fa capo la materia della Polizia Amministrativa.
Articolo 55
Reiterazione delle violazioni
1. In caso di reiterazione delle violazioni alle norme previste dal presente regolamento, quando
queste stesse siano commesse da soggetti che esercitano la propria attività dietro autorizzazione
dell’Autorità comunale o per effetto di comunicazione d’inizio attività, con ordinanza del
dirigente del settore Polizia Amministrativa, viene disposta la sospensione dell’attività
autorizzata per un periodo, determinato in misura fissa, di tre giorni.
2. Si ha reiterazione quando, nei due anni successivi alla commissione di una violazione
amministrativa prevista dal regolamento, accertata con provvedimento di cui all’art. 13 della L.
689/81, lo stesso soggetto, o altro legato da rapporto di dipendenza o collaborazione con il
titolare dell’attività autorizzata, commette un’altra violazione della stessa indole.
3. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di
disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della
condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.
4. La reiterazione non opera nel caso in cui l’obbligato abbia dato corso al pagamento in misura
ridotta.
5. Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la
precedente violazione è annullato.
Articolo 56
Importi delle sanzioni
1. Gli importi delle sanzioni considerate dal presente regolamento sono così determinati:
• violazione ai precetti contenuti al Titolo II, Sezione I: sanzione amministrativa
pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00;
• violazione ai precetti contenuti al Titolo II, Sezione II: sanzione amministrativa
pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, ad eccezione dell’art. 7 comma 7, al quale viene
corrisposta la sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 1.500,00;
• violazione ai precetti contenuti al Titolo II, Sezione III: sanzione amministrativa
pecuniaria da € 150,00 ad € 1.500,00;
• violazione ai precetti contenuti al Titolo II, Sezione IV: sanzione amministrativa
pecuniaria da € 100,00 ad € 1.500,00;
• violazione ai precetti contenuti al Titolo II, Sezione V: sanzione amministrativa
pecuniaria da € 50,00 ad € 1.000,00;
• violazione ai precetti contenuti al Titolo II, Sezione VI: sanzione amministrativa
pecuniaria da € 150,00 ad € 1.500,00;
• violazione ai precetti contenuti al Titolo III, Sezione I: sanzione amministrativa
pecuniaria da € 100,00 ad € 1.500,00, ad eccezione dell’art. 29 al quale viene
corrisposta la sanzione amministrativa pecuniaria da € 27,50 ad € 275,00;
• violazione ai precetti contenuti al Titolo III, Sezione II: sanzione amministrativa
pecuniaria da € 100,00 ad € 1.500,00;
• violazione ai precetti contenuti al Titolo III, Sezione III: sanzione amministrativa
pecuniaria da € 100,00 ad € 1.500,00 ad eccezione dell’art. 52, commi 1,2,4,5,6, al
quale viene corrisposta la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad €
5.000,00;
2. Viene altresì stabilito che, per le violazioni alle ordinanze del dirigente competente per
l’adozione dei provvedimenti in materia di tutela ed igiene dell’abitato nonché di disciplina
della Polizia Urbana, la sanzione amministrativa pecuniaria va ad essere determinata entro i
margini compresi tra € 500,00.- ed € 2.000,00.- e determinata, comunque in detta misura ove
l’ordinanza stessa non disponga, in tema di sanzioni, sanzioni differenti dalle previsioni del
presente comma.
Articolo 57
Proventi delle Sanzioni: destinazione
1. Spettano al Comune i proventi delle Sanzioni riscosse dall’Ente per la violazione delle norme del
presente regolamento. Di tutti i proventi sanzionatori che non siano gravati da specifico vincolo
di destinazione ad opera di precipua norma di Legge, viene effettuato riparto tra le seguenti
finalità:
a) le somme restano vincolate alla creazione di un fondo speciale per la creazione di meccanismi
incentivanti la produttività del personale di vigilanza, al fine del miglioramento qualitativo del
servizio di vigilanza, nonché della sua intensificazione sul piano quantitativo, nonché alla
creazione del fondo per l’assicurazione accessoria del personale di Polizia Locale;
b) le somme restano vincolate all’acquisto di mezzi e strumenti tecnologici per il controllo delle
attività di Polizia Urbana;
c) le somme restano vincolate alla creazione o al miglioramento delle aree fieristiche o mercatali
o al ripristino o risanamento di aree danneggiate da atti vandalici o comunque lesivi della
proprietà pubblica.
Articolo 58
Servizi a domanda individuale
1. L’Amministrazione comunale intende avviare servizi a domanda individuale sul territorio di
competenza sulle seguenti ipotesi, e dovranno essere versati anticipatamente a mezzo
versamento in conto corrente postale del Comune di Castelveccana:
a) per determinazione di costi di gestione e rimborso per operazioni di notifiche degli atti di
altre amministrazioni pubbliche, accertamenti e notificazioni di atti giudiziari, ammontano ad
€ 5,88.- per singolo atto a cui vanno aggiunte le spese di spedizioni per le raccomandate a.r.
(come previsto dal D.M. 3/10/06 pubblicato sulla G.U. n. 254 del 31/10/2006);
b) l’assistenza da parte di personale comunale specializzato di Polizia Locale, a
manifestazioni che presuppongono il rilascio di licenza di pubblica sicurezza ai sensi del
T.U.L.P.S., e comunque rientranti nelle competenze di cui all’art. 19 D.P.R. n. 616/1977, le
scorte effettuate dal personale della Polizia Locale ammontano ad € 30,00.- tariffa oraria, e
con veicoli della polizia locale € 50,00.- tariffa oraria, e dovrà essere corrisposta per ogni
singolo agente in servizio ad esclusione delle manifestazioni organizzate
dall’Amministrazione comunale;
c) istruttoria, consulenza, composizione e conclusione pratica, inerenti: al rilascio
autorizzazioni ai taxi e noleggio con conducente, autorizzazioni per la somministrazione di
alimenti e bevande, subingresso, esercizio di vicinato, circoli ricreativi e culturali, case
ricreative, rifugi, B&B, affittacamere e ostelli, istruttoria pratiche di iniziative culturali,
sociali, teatrali, cinematografiche e comunque spettacolari, e tutte quelle attività di polizia
amministrativa anche se non menzionate, vengono stabilite in € 40,00.- per singola pratica;
d) i contrassegni per le soste e le zone riservate ai parcheggi, sono corrisposti nella cifra
corrispondente ad € 50,00.- annui ai residenti, mentre per i non residenti corrisponde ad €
100,00.- annui;
e) i pass per le zone a traffico limitato e/o aree pedonali, per la richiesta di chiusura al traffico
veicolare e occupazione giornaliera del suolo pubblico viene corrisposto il pagamento
ammontante € 5,00.- a pratica;
f) i servizi e le scorte effettuate che non sono di competenza dei volontari di Protezione
Civile, vengono stabilite dal responsabile del servizio in collaborazione con il responsabile
operativo comunale, solo su richiesta scritta e corrisposta nella somma di € 50,00.-; Mentre
gli interventi di disinfestazione di vespe e calabroni vengono stabiliti nella quota ammontante
ad € 25,00.- ai Comuni aderenti al Gruppo di Protezione Civile Intercomunale
“Valtravaglia”per singolo intervento, ad € 35,00.- a tutti gli altri comuni;
Le quote menzionate nel presente articolo, devono essere versate anticipatamente in conto
corrente postale a favore dell’Amministrazione comunale, e dovranno essere consegnate al
settore interessato, fatto salvi i casi di estrema urgenza di cui al punto “f”.
Articolo 59
Abrogazioni
Con l’entrata in vigore del presente regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto
di avere efficacia il regolamento di Polizia Urbana previgente e le sue successive modificazioni,
nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente regolamento o con esse
incompatibili.