Maccagno e le sue regole in fatto di campeggi, barbecue e fuochi

Maccagno e le sue regole in fatto di campeggi, barbecue e fuochi
Nell’ambito dell’abitato di Maccagno nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali e falo’, eccetto i barbecue e i forni domestici. Questa è una delle regole che il Comune di Maccagno ha stabilito per vivere in sicurezza e tranquillità. Leggi tutto il Regolamento di Polizia Comunale di Maccagno.
Sito ufficiale: http://www.comune.maccagno.va.it/
Il regolamento di polizia urbana del Comune di Maccagno è stato reperito sul sito internet del Comune di Maccagno ed è disponibile in pdf a questo link.
Si consiglia di verificare sempre se il regolamento è aggiornato e per informazioni dirette si rimanda alla Polizia Comunale di Maccagno che risponde al numero di tel. 348 3555761
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COMUNE DI MACCAGNO
REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Disciplina della Polizia Urbana
La Polizia Urbana è disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti secondo il D.lgs 267/2000 e successive modifiche.
Essa attende alla tutela dell’integrità del pubblico demanio e a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità disciplinando l’attività e il comportamento dei cittadini.
Le norme del regolamento di Polizia urbana per gli spazi e luoghi pubblici, sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali, i fossi fiancheggianti le strade.
Art.2
Vigilanza per l’applicazione delle norme di Polizia urbana
Al servizio di polizia urbana, sovrintende il Sindaco e i controlli sono svolti dalla Polizia Locale e dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 57 c.p.p nell’ambito delle rispettive mansioni.
Il Comandante, nonché gli agenti, della Polizia Locale, possono accedere in qualunque momento negli atri, scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici e in genere ovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di inoltrare notizia all’autorità giudiziaria competente per i fatti costituenti reato, ovvero di accertare ogni violazione amministrativa.
Art. 3
Definizioni
Quando nel presente regolamento sono usate le parole “luogo pubblico” o “suolo pubblico”, s’intende designare con esse, oltre le strade, le vie, le piazze e in genere i luoghi ed il suolo
appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile, anche le aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata, anche temporaneamente, ad uso pubblico o quando la servitù nasce per il mero fatto giuridico di mettere volontariamente un’area a disposizione della collettività e si perfeziona con l’inizio dell’uso pubblico, senza che sia necessario il decorso di un congruo periodo di tempo o un atto negoziale o un procedimento espropriativi.
Art.4
Autorizzazioni, concessioni, regime generale degli atti di assenso
Le Autorizzazioni, concessioni, licenze, nulla-osta, permessi e tutti gli atti di assenso comunque denominati, rilasciati in base al presente Regolamento, s’intendono accordati;
a) personalmente al titolare salvo espressa autorizzazione a farsi rappresentare, nei casi previsti;
b) senza pregiudizio dei diritti di terzi
c) con l’obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose
d) con riserva dell’Amministrazione comunale di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando, con giustificato motivo, i benefici concessi, senza l’obbligo di corrispondere alcuna indennità, compenso o rimborso
e) previo pagamento di tasse e diritti eventualmente dovuti per l’atto medesimo
f) sotto l’osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le condizioni al quale il titolo autorizzativi sia stato subordinato a pena di decadenza, fermo restando l’applicazione delle sanzioni amministrative in cui il titolare dell’atto fosse incorso e senza il pregiudizio degli eventuali procedimenti penali.
Art. 5
Modalità per la richiesta dei titoli autorizzativi
Le richieste di autorizzazione devono essere indirizzate al Responsabile Polizia Locale del Comune, con apposita domanda scritta, l’osservanza delle leggi sul bollo, quando prevista, ed in riferimento al titolo autorizzativi, debitamente sottoscritta e corredata dai documenti eventualmente prescritti.
Per l’esame delle richieste saranno osservate le norme della legge 7 agosto 1990 n°241 e successive modifiche e quelle del Regolamento comunale per il procedimento amministrativo oltre alle norme che disciplinano la materia.
Ove si tratti di autorizzazioni di polizia, saranno osservate le disposizioni del Testo Unico
delle leggi di P.S, approvato con R.D.18 Giugno 1931 n.773 e dal Regolamento d’esecuzione, di cui al R.D. del 6 Maggio 1940 n°635 e successive modifiche.
Art. 6
Sospensione, decadenza e revoca del titolo autorizzativi
In caso di particolare gravità o di recidiva della medesima infrazione, potrà essere disposta , oltre alla sanzione pecuniaria, la sospensione o la revoca del titolo autorizzativo.
Salvo speciali disposizioni di Legge, i titoli rilasciati dal Comune,
– possono essere sospesi in caso di accertata violazione delle prescrizioni stabilite dal titolo autorizzativi o dalla normativa vigente
– possono essere revocati qualora emergano nuovi interessi pubblici da salvaguardare o possibili rischi per la pubblica incolumità o in caso di persistente abuso da parte dei titolari
– devono essere revocati quando vengano meno i requisiti soggettivi dei titolari od oggettivi previsti dalla normativa vigente per il loro rilascio
Il titolo s’intende decaduto;
– quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine indicato o stabilito nelle speciali norme in base alle quali l’atto è stato rilasciato, salvo proroga, in caso di comprovata necessità;
– quando, senza nulla-osta del Comune, sia stato ceduto ad altri con o senza scopo di lucro
TITOLO II
DEL SUOLO PUBBLICO
Art.8
Inquinamento atmosferico e delle acque
La vigilanza sull’inquinamento atmosferico e delle acque è disciplinato oltre che dal vigente T.U. delle leggi sanitarie 27 Luglio 1934, n°1265 (Artt. 202,216,218,227) dalle particolari e specifiche norme legislative in materia di tutela ambientale, nonché da quelle del Regolamento regionale di igiene tipo.
Art.9
Occupazione del suolo pubblico
Salvo quanto previsto dalla disposizioni sulla circolazione stradale, l’occupazione del suolo pubblico è disciplinato dal Vigente Regolamento comunale per l’occupazione di spazi e aree pubbliche e per l’applicazione della relativa tassa.
Art. 10
Modalità di carico e scarico delle merci
Le autorizzazioni di carico e scarico merci si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico.
In tali casi di necessità e ove tali operazioni richiedano tempi di ingombro del suolo pubblico, occorre ottenere uno speciale permesso, rilasciato dall’Ufficio Polizia Locale, che puo’ subordinare la concessione dello stesso all’osservanza di speciali modalità.
Le operazioni di carico e scarico, anche se autorizzate, devono essere compiute con la massima celerità e senza imbrattare o sporcare il suolo pubblico.
Art. 11
Scarico di rottami, detriti e materiale putrescibile
E’ vietato scaricare sul suolo pubblico rottami, detriti e materiale putrescibile.
Art. 12
Collocamento di sedie, tavoli e piante ornamentali sul suolo pubblico
L’Autorizzazione ad occupare marciapiedi, giardini pubblici, banchine con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, può essere concessa davanti ai negozi soltanto a favore dei negozi stessi e durante le ore in cui questi sono aperti.
L’occupazione dovrà ovviamente avvenire secondo le modalità stabilite dal Codice della strada.
L’Amministrazione comunale può ovviamente negare l’autorizzazione per ragioni di traffico, viabilità e sicurezza stradale.
I tavoli, le sedie, situate davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi e sempre tenuti in perfetto stato di pulizia.
Art. 13
Installazione di tende solari
Salvo quanto previsto dal Regolamento edilizio comunale, l’autorizzazione all’installazione delle tende solari, viene rilasciata dall’Ufficio di Polizia Locale, previo accertamento del rispetto delle norme di circolazione dei pedoni e dovranno essere installate ad un’altezza minima di mt. 2,50.
Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, le targhe viarie, ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se di interesse artistico.
Art. 14
Esposizione di merci e derrate all’esterno dei negozi
L’occupazione del suolo o spazio pubblico, all’esterno dei negozi, è vietata.
Art. 15
Commercio su aree pubbliche
Il Commercio su aree pubbliche è regolato dal D.lgs 114/98 e dalla L.R. 21.03.2000 n°15 e dalle relative disposizioni attuative ed è consentito soltanto nelle aree stabilite e con i limiti e le modalità disciplinate dal Regolamento Comunale per il Commercio su aree pubbliche.
Art. 16
Installazione di chioschi ed edicole
La concessione per erigere sul luogo pubblico edicole e chioschi, ovvero per installare posti di rivendita di qualsiasi merce , non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzioni della visibilità agli incroci e curve e dovrà, al riguardo, essere sempre interpellato il Responsabile dell’Ufficio Polizia Locale.
In ogni caso, l’installazione potrà essere consentita nei limiti previsti dal Vigente Codice della Strada e relativo Regolamento d’esecuzione.
TITOLO III
PULIZIA NEI CENTRI ABITATI
Art.17
Disposizioni di carattere generale
Ferme restando le disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico soggetti a servitù di pubblico passaggio e anche di luoghi privati in vista al pubblico debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso.
In particolare, è proibito gettare od accumulare sulle aree pubbliche rifiuti di ogni genere compresi rami, foglie etc., provenienti da luoghi privati.
Art. 18
Pulizia di anditi, vetrine, negozi ed ingressi
Dalle ore 10.00 alle ore 19.00 è vietata ogni attività di pulizia degli anditi, delle vetrine, delle soglie, degli ingressi, dei marciapiedi antistanti i negozi o le abitazioni, eccetto l’impresa l’appaltatrice dei servizi di nettezza urbana.
Dette operazioni essere effettuate senza recare intralcio alla circolazione e senza creare pericolo alle persone.
Le Ditte e le imprese che eseguono questi lavori per conto terzi, qualora occupino con scale o sgabelli il suolo pubblico, dovranno munirsi di apposita autorizzazione.
Nei luoghi di pubblico transito, non si può fare uso di scale a mano senza che alla base siano sempre custodite da persona idea allo scopo.
Art. 19
Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche
E’ proibito agli esercenti dei pubblici servizi e simili, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo di gettare, sporcare, imbrattare, insudiciare il suolo stesso. In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra, è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.
Art. 20
Trasporto di materiale di facile dispersione
Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico.
Per sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell’aria.
Ai trasgressori, oltre alla sanzione pecuniaria che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere all’immediata pulizia del suolo pubblico.
Art. 21
Sgombero della neve
I proprietari e i conduttori di case hanno l’obbligo solidale di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi prospicienti le rispettive proprietà, limitatamente al fronte della pubblica Via sul quale è localizzato l’accesso contraddistinto dalla numerazione civica, non appena sia cessato di nevicare e di rompere il ghiaccio che si fosse eventualmente formato.
E’ vietato scaricare e/o depositare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio proveniente da luoghi privati
Solamente nei casi di assoluta necessità ed urgenza, potrà essere autorizzato dall’autorità comunale il getto della neve dai tetti, dai terrazzi, dai balconi sul suolo pubblico.
Gli obblighi di cui sopra, incombono altresi’ in via solidale agli esercenti dei negozi, laboratori e pubblici esercizi esistenti al piano stradale.
TITOLO Iv
ESTESTICA E DECORO DEI CENTRI ABITATI
Art. 22
Manutenzione degli edifici
I proprietari, o inquilini, dei caseggiati devono mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi, nonché gli infissi prospicienti l’esterno, gli androni e le scale, in modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi.
Qualora ne venga riscontrata la necessità da parte dell’autorità comunale, essi dovranno attivarsi per rinnovare la tinta dei fabbricati nonché ai restauri dell’intonaco.
I proprietari sono inoltre responsabili della conservazione e della pulizia delle targhe e dei numeri civici, nonché delle insegne per i proprietari di esercizi pubblici o commerciali.
E’ vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni o figure come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori con carbone o con altra materia i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti e i manufatti pubblici.
L’eventuale cancellazione è a spese del trasgressore.
Art. 23
Cura delle siepi e delle piante
I conduttori di stabili od aree prospicienti la pubblica via , hanno l’obbligo di tenere regolate le siepi vive, in modo da non restringere o danneggiare le strade o la segnaletica stradale, nonché di procedere al taglio degli arbusti, dei rami, e le radici delle piante che si protendono oltre il confine stradale, ai sensi dell’art. 896 del Codice Civile.
Art. 24
Collocamento di cartelli ed iscrizioni
Salve le norme contenute nel Regolamento per le pubbliche affissioni e la pubblicità, il collocamento di cartelli e delle iscrizioni di qualsiasi specie, anche luminose, ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo, è subordinato all’autorizzazione rilasciata dal Responsabile dell’Ufficio Polizia Locale e potrà essere vietato a tutela dell’estetica cittadina, il pubblico decoro, bellezza panoramica e il rispetto dell’arte e la storicità del luogo.
Sulle facciate di edifici dichiarati di importanza storica e/o monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà di regola consentita l’apposizione di iscrizione o insegne, tranne nel caso, valutato di volta in volta dall’autorità comunale, queste armonizzino con il carattere artistico del fabbricato.
E’ inoltre vietata l’apposizione sui muri esterni di antenne terrestri o paraboliche.
Art. 25
Collocamento di targhe o lapidi commemorative
Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie, piazze pubbliche o comunque altri luoghi aperti al pubblico, è necessario ottenere l’autorizzazione dell’Amministrazione Comunale, salvo l’osservanza delle disposizioni di legge e regolamento in riguardo.
In questi casi , la richiesta dovrà essere presentata con largo anticipo ed in forma scritta.
Art. 26
Ornamento esterno dei fabbricati
Gli oggetti di ornamento, posti sulle finestre o sui balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
Nell’innaffiare i vasi di fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell’acqua sul suolo o sulle abitazioni sottostanti.
Art. 27
Depositi in proprietà privata
Nelle proprietà private, esposte alla pubblica vista è vietato il collocamento ed il deposito di qualsiasi cosa che, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione comunale, arrechi danno all’estetica ed al decoro del paese.
Art. 28
Lavaggio ed esposizione di biancheria e panni
Il lavaggio della biancheria, dei panni e simili non è permessa fuori dei locali e recinti privati
E’ vietato sciorinare, distendere,appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi o poggioli prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico.
Art. 29
Battitura di panni e tappeti
E’ vietato scuotere, spolverare e battere, dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, panni, tappeti ed altri oggetti simili.
Art. 30
Pattumiere e recipienti con rifiuti
E’ vietato depositare e porre in luoghi pubblici o aperti al pubblico, pattumiere o recipienti con contenti rifiuti domestici o comunque immondizie od altri oggetti.
E’ solo consentito depositare nei pressi del portone di accesso all’abitazione, i contenitori dei rifiuti solidi domestici con le modalità stabilite dall’apposito regolamento per lo svolgimento dei servizi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei R.S.U.
Art. 31
Terreni confinanti col suolo pubblico
I proprietari dei terreni confinanti con il suolo pubblico, hanno l’obbligo di mantenere pulite da erbacce, sterpaglie ecc.., le proprietà in modo da non occultare la segnaletica stradale, la visibilità e non limitare la percorribilità di marciapiedi, banchine stradali e carreggiate.
Per motivi di igiene, sicurezza pubblica e pubblico decoro,l’autorità comunale potrà disporre nei confronti dei proprietari l’obbligo di recingere la proprietà, sempre a loro spese.
E’ vietato effettuare le recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti.
TITOLO V
QUIETE PUBBLICA
Art. 32
Inquinamento acustico
Fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento esistenti in materia di inquinamento acustico e migliore tutela della pubblica quiete, viene stabilito quanto prescritto dal presente capo.
Art. 33
Norme ed orari per le attività rumorose
Chi esercita un’arte, mestiere o industria, e chiunque voglia attivare laboratori o depositi, oltre all’osservanza delle norme contenute al titolo II Capo IV del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, deve usare ogni cautela al fine di evitare disturbo o molestia agli abitanti vicini, pertanto dette attività rumorose sono limitate al rispetto del seguente orario;
– durante i giorni feriali e i sabati dalle ore 08,30 alle ore 19.00
– alla Domenica e nei giorni festivi dalle ore 09.30 alle ore 17.00
Chi intende iniziare una delle attività sopra descritte o subentrare ad altra già esistente dovrà farne domanda all’autorità comunale la quale potrà rilasciare o negare l’autorizzazione oppure potrà imporre speciali prescrizioni, come previsto nel Piano di Zona delle attività rumorose.
E’ sempre facoltà dell’Amministrazione comunale vietare o subordinare a speciali limitazioni o cautele l’esercizio suddetto, nonché il funzionamento di macchine e apparecchi rumorosi, oppure di rilasciare autorizzazioni in deroga agli orari.
In prossimità di abitazioni, tutte le attività connesse a cantieri edili, stradali e simili si applicano le disposizioni previste dal Regolamento edilizio comunale.
Gli interventi relativi ad impianti, attrezzature e servizi pubblici o di pubblica utilità non sono soggetti alle limitazioni del presente articolo.
Le occupazioni di suolo pubblico all’esterno degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande da utilizzare per la collocazione di tavoli e sedie, per la sosta degli avventori, anche se autorizzate in via permanente, devono cessare, di norma, entro le ore 24.00, anche se il locale chiude oltre tale ora.
L’eventuale prolungamento dell’orario dell’occupazione potrà essere concesso dall’Ufficio Polizia Locale, su richiesta dell’esercente, purchè risulti compatibile con le esigenze di tutela della quiete pubblica della zona ove l’esercizio è ubicato.
Nel Provvedimento di concessione o autorizzazione potranno essere imposte ulteriori limitazioni.
Art. 34
Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni
Nelle case è vietato produrre rumori molesti, fare uso eccessivo di apparecchiature elettroniche, motori ad uso domestico, strumenti musicali o simili, specialmente dalle ore 22.00 alle ore 07.00 del mattino.
I lavori edilizi nelle civili abitazioni o l’installazione di impianti, regolarmente autorizzati, sono consentiti dalle ore 08.00 alle ore 19.30, salvo sia diversamente previsto dai regolamenti condominiali e da quanto previsto dal precedente art. 33.
Art. 35
Rumori fastidiosi
Nelle Piazze o nelle vie, sia di giorno che di notte, sono considerati rumori fastidiosi e come tali sono vietati le grida, gli schiamazzi, l’uso di apparecchi radio-stereo e simili ad alto volume.
L’Amministrazione può concedere deroghe per particolari manifestazioni o in speciali ricorrenze.
E’ vietato ai conducenti dei veicoli provare nelle strade o nelle aree private comprese o in prossimità dell’abitato il funzionamento dei motori, accelerando eccessivamente provocando rumori inutili.
L’uso di sistemi di allarme nelle abitazioni o stabili, devono essere predisposti con intervelli periodici e non possono superare in ogni caso la durata di tre minuti complessivi.
Art. 36
Sale da ballo, cinema, ritrovi e palestra
Le sale da ballo, i cinema, i locali pubblici, i ritrovi e simili devono essere attivati in modo tale da rispettare la normativa prevista nel piano di zonizzazione acustica comunale e, qualora fossero gestiti all’aperto, devono essere preventivamente autorizzati dall’autorità locale di pubblica sicurezza (Sindaco) il quale può concedere la loro apertura solo quando non rechi disturbo al vicinato, subordinandolo a determinati limiti e condizioni.
Art. 37
Venditori e suonatori ambulanti
Sono vietate, in quanto contrarie alla pubblica quiete, le grida dei rivenditori di giornali, di stampati, di fiori, di giocattoli e merci in genere, anche all’interno di locali aperti al pubblico e nei cortili privati salvo quanto previsto dal D.lgs n°114/98.
Art. 38
Rumori nei locali pubblici e privati
Nei locali pubblici, è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualsiasi specie che possano recare disturbo secondo i limiti stabiliti dal piano di zonizzazione acustica. A tale limite è soggetto anche l’utilizzo di apparecchi radio e tv.
Art. 39
Carico, scarico, trasporto merci che causano rumori
Dalle ore 21.00 alle ore 07.00, nelle vicinanze delle abitazioni, le operazioni di carico e scarico merci, derrate etc.., contenute in casse, bidoni, bottiglie devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.
Il trasporto di lastre , verghe, spranghe metalliche, deve essere effettuato in modo da attutirne quanto più possibile il rumore.
Art. 40
Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori
Nei negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili, gli apparecchi dovranno essere fatti funzionare sempre a basso volume, in modo da non disturbare i passanti e gli abitanti vicini.
TITOLO VI
Custodia e circolazione degli animali
Art. 41
Circolazione degli animali
Non è permesso far transitare nel territorio comunale mandrie, greggi e gruppi di animali, senza la preventiva autorizzazione dell’Autorità comunale.
E’ vietato lasciare vagare ed abbandonare qualsiasi specie di animale e lasciare vagare su aree pubbliche animali da cortile.
I detentori di animali devono evitare che questi rechino grave disturbo e danni al vicinato.
E’ vietata l’introduzione di animali nei parchi pubblici ove è apposta la segnaletica stradale che ne vieta l’ingresso.
Art. 42
Maltrattamenti di animali
E’ fatto divieto di abbandonare e mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali.
E’ fatto divieto di esporre nelle vetrine dei negozi e nelle bancarelle dei mercati e delle fiere, anche a scopo commerciale, animali vivi qualora non siano accuratamente accuditi.
E’ vietato utilizzare animali vivi come premi nei giochi di qualsiasi natura, nei luna park, nelle fiere, nelle sagre e in qualsiasi manifestazione pubblica.
E’ fatto divieto di addestrare animali per guardia o per altri scopi ricorrendo a percosse o altri tipi di violenza.
A norma dell’art.1 della legge 12.06.1913 n°611 e successive modifiche, sono specialmente vietati gli atti crudeli su animali, l’impiego di animali che per vecchiaia, ferite o malattie non siano più idonei a lavorare,il loro abbandono, i giochi che comportino strazio di animali, le
sevizie nel trasporto del bestiame, l’accecamento degli uccelli ed in genere le inutili torture per lo sfruttamento industriale di ogni specie di animale.
Art. 43
Custodia dei cani e degli animali
I cani devono essere sempre denunziati ai competenti uffici veterinari dell’ASL competente per territorio dai relativi proprietari o detentori ai fini della Vigilanza sanitaria con l’apposizione del microchip (o tatuaggio) previsto dalla legge.
I cani a custodia di abitazioni, fabbricati o giardini devono essere tenuti in modo tale da non recare disturbo alla quiete pubblica o molestie alle persone che transitano sulla pubblica via.
All’interno delle proprietà i cani di grossa taglia e di natura violenta, devono essere custoditi in luogo recintato in modo che non possano recare danno alle persone.
E’ fatto divieto di isolare cani o felini in spazi angusti quali cantine, solai, balconi o box inferiori a mq. 15( che devono essere aumentati proporzionalmente in base al numero), lasciati privi di acqua, del cibo necessario e di un adeguato riparo dalle intemperie.
E’ vietato detenere cani o altri animali all’esterno privi di idoneo riparo.
In particolare la cuccia dovrà essere adeguata per numero e dimensioni alle caratteristiche degli animali, essere chiusa sui tre lati e rialzata da terra.
Se gli animali fossero tenuti a catena, la lunghezza della stessa non dovrà essere inferiore a mt. 4,00 e scorrere su un cavo aereo non inferiore a mt. 4,00 e posta ad un’altezza di almeno 2,00 mt dal terreno, munita di 2 moschettoni alle estremità.
Tutti gli animali, specialmente negli stabili del condominio, dovranno essere accuditi in modo da non causare altre molestie, come la caduta di escrementi, peli o altro su balconi e ambienti sottostanti negli spazi di uso comune e sul suolo pubblico.
Nei casi sopra citati, la Polizia Locale oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad allontanare l’animale che abbia dato luogo all’infrazione o a porlo in condizione di non disturbare più la quiete pubblica e privata.
Ove la diffida non venga osservata, il Comandante della Polizia Locale, potrà disporre il sequestro dell’animale, fino un massimo di 60 giorni, e l’affidamento dello stesso al Canile municipale; le spese di intervento e mantenimento saranno a carico del proprietario o detentore dell’animale.
Art. 44
Circolazione dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico
I cani non possono circolare liberamente sul suolo pubblico, senza essere accompagnati al guinzaglio da persona capace di custodirli.
I cani vaganti, catturati saranno affidati alle strutture di accoglienza canina, a spese del proprietario.
Trascorso il termine di 10 giorni, senza che siano stati reclamati dal proprietario o altro avente diritto, i cani accalappiati potranno essere adottati oppure devoluti ad associazioni professionistiche nel rispetto del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria e della legge 281 del 14 Agosto 1991 e successive modifiche.
Possono essere tenuti senza guinzaglio e museruola i cani adibiti ai servizi di Polizia ed in quelli di pubblica utilità.
Art. 45
Imbrattamento causato dalle deiezioni
I proprietari degli animali o chi li ha in custodia momentanea sono responsabili degli imbrattamenti cagionati dagli escrementi degli animali sul suolo pubblico.
E’ fatto obbligo, per coloro che conducono animali su suolo pubblico, di tenere idonei strumenti per l’immediato recupero e rimozione degli escrementi degli animali.
Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico provvedere all’immediata nettezza del suolo pubblico.
Art. 46
Divieti
E’ vietato domare, tosare, lavare animali sul suolo pubblico.
Art. 47
Norme di rinvio
Per i casi sospetti di rabbia od altre malattie si applicano le norme in vigore e relative ai servizi veterinari dell’ASL.
Per la prevenzione del randagismo, tutela degli animali o della salute pubblica, si applicano le norme previste in materia dalla legge 281 del 14.08.1991 e successive modifiche.
TITOLO VII
Divieti
Art. 48
Divieto di giochi sul suolo pubblico
Salvo quanto previsto dal Codice della Strada, sul suolo pubblico adibito a transito sia di veicoli che di pedoni, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando questa costituisca pericolo per la pubblica incolumità e intralcio alla circolazione.
Art. 49
Divieto di lavaggio e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche
E’ proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico il lavaggio dei veicoli , carri e simili.
Sono altresi’ vietate in luoghi pubblici od aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite.
Art. 50
Volantinaggio, distribuzione di opuscoli e simili
E’ vietato sulle strade, piazze e spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di manifesti, opuscoli, foglietti ed altri oggetti che possono costituire danno alla nettezza pubblica o disturbo alla circolazione.
E’ sempre vietata la distribuzione di manifesti, opuscoli o foglietti mediante il lancio da veicoli in sosta in movimento.
Sono fatte salve le vigenti norme che regolano la pubblicità.
Art. 51
Materiale maleodorante
Dovranno essere evitate esalazioni di odori sgradevoli o maleodoranti sul suolo pubblico e privato.
Le operazioni di concimazione con materiale organico di orti o giardini posti nelle immediate vicinanze di civili abitazioni, dovranno essere completate mediante interro entro il limite massimo delle ventiquattro ore dalla posa del concime.
Art. 52
Giardini e parchi pubblici
Divieti e limitazioni
Nei giardini pubblici è specialmente fatto divieto di;
a) introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli a motore, eccettuo i veicoli atipici per il trasporto di portatori di handicap, i mezzi di soccorso e vigilanza, i mezzi di supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione;
b) arrecare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi dell’acqua e rigagnoli;
c) camminare negli spazi erbosi, quando espressamente segnalato;
d) danneggiare o lordare le panchine, i giochi, gli arredi urbani e le siepi, dormire o restare sdraiati impedendone l’utilizzo ad altre persone, salire sugli alberi danneggiandoli
e) occupare i parchi pubblici con tavolini, sedie etc..
f) danneggiare o insudiciare i servizi igienici, gli impianti installati nei parchi o nelle loro immediate vicinanze.
g) è fatto divieto organizzare e svolgere manifestazioni, gare sportive senza la preventiva autorizzazione dell’ufficio Polizia Locale.
Art. 53
Vasche e fontane
E’ vietato gettare oggetti o rifiuti dentro le vasche pubbliche, nonché valersi dell’acqua delle stesse per fini personali, ne attingerla con tubi o canne.
In prossimità delle stesse è vietato il lavaggio di macchine, animali, botti, indumenti e simili.
E’ vietato altresi’ lavarsi con l’acqua delle fontane.
Art. 54
Atti contrari alla nettezza del suolo pubblico, al decoro, alla moralità
E’ vietato sedersi, sdraiarsi sulla carreggiata stradale e nelle piazze pubbliche, sotto i portici, sulle soglie degli edifici pubblici delle chiese e delle abitazioni private.
E’ vietato arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili.
Sotto i portici e gli androni e le scale è vietato dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro, alla moralità.
Art. 55
Deturpamento di edifici pubblici e privati
E’ proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con scritti, affissioni o macchie gli edifici pubblici o privati, i monumenti, i muri in genere, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti e qualsiasi altro manufatto od oggetto di arredo urbano.
Resta a carico dei proprietari, sia pubblici che privati, provvedere a ripristinare a propria cura e spese l’intonaco, la superficie e le tinte dei manufatti.
Qualora i proprietari non provvedano nei termini stabiliti dall’autorità comunale, all’eliminazione di eventuali deturpamenti, tale operazione potrà venire eseguita d’ufficio, senza obbligo di preavviso con rivalsa verso il proprietario stesso.
Art. 56
Questue
E’ vietato nei luoghi soggetti a pubblico passaggio pedonale o veicolare, importunare conducenti di veicoli e pedoni con richieste di denaro anche previa offerta di oggetti e/o servizi, senza preventiva autorizzazione dell’autorità locale di Pubblica sicurezza (Sindaco).
TITOLO VIII
Disposizione per i mestieri girovaghi
Art. 57
Esercizio di mestieri girovaghi
Non si possono esercitare, sia abitualmente che occasionalmente mestieri girovaghi nel territorio del Comune, anche se l’interessato sia già munito del certificato di iscrizione per i mestieri girovaghi, se prima non sia stata rilasciata la prescritta autorizzazione dell’Autorità comunale.
E’ vietato l’esercizio di mestieri girovaghi fuori dai luoghi appositamente destinati.
A chiunque eserciti mestieri girovaghi fuori dai luoghi appositamente destinati.
A chiunque eserciti mestieri girovaghi nei luoghi autorizzati è vietato di importunare i passanti con l’offerta di merci o di servizi e di richiamare l’attenzione con grida o schiamazzi.
TITOLO IX
Manifestazioni con cortei
Art. 58
Cortei funebri
I cortei funebri, , muovendo dall’obitorio o dall’abitazione del defunto o dal luogo ove si trova il feretro, dovranno percorrere l’itinerario piu’ breve, rispettando le eventuali particolari disposizioni del Responsabile della Polizia Locale, i divieti imposti, la segnaletica stradale, sino a raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto.
L’ora e il luogo del corteo funebre, dovranno essere comunicati per iscritto da parte dell’Ufficio anagrafe e all’Ufficio tecnico comunale e all’Ufficio Polizia Locale, con congruo anticipo, per consentire la predisposizione dei relativi servizi.
Art. 59
Cortei, Processioni, Manifestazioni
Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico, ne deve dare avviso al Sindaco e al Responsabile Ufficio Polizia Locale, almeno dieci giorni prima della data di svolgimento.
L’avviso dovrà essere dato almeno quindici giorni prima per le manifestazioni che comportino provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento implichino limiti o divieti alla circolazione.
Gli organizzatori dovranno sottostare ad eventuali disposizioni impartite dai funzionati della Polizia Locale.
Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o autoveicoli, dovranno seguire obbligatoriamente gli itinerari indicati dalla Polizia Locale e comunque, salvo disposizione del Responsabile del Servizio, non in contrasto con la segnaletica stradale vigente nel comune.
Le manifestazioni sportive, culturali e ricreative sono consentite esclusivamente nelle aree e sui percorsi autorizzati dall’autorità comunale.
Il rilascio dell’eventuale autorizzazione, comporta l’obbligo per il beneficiario di agire con la diligenza richiesta dalla natura dell’attività esercitata al fine di prevenire danni all’ambiente e a cose e comporta l’obbligo del totale ripristino dello spazio occupato.
Chiunque si renda responsabile di gravi inadempimenti non potrà ottenere il rilascio di autorizzazione per manifestazioni sportive , culturali o ricreative sul territorio comunale per almeno 12 mesi.
TITOLO X
Norme di sicurezza degli abitati
Art. 60
Sostanze Liquide esplosive, infiammabili e combustibili
Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione e dalle norme speciali in materia, è vietato tenere nell’abitato materiali esplodenti, infiammabili e combustibili per l’esercizio della minuta vendita, nonché depositi di gas di petrolio liquefatti, senza autorizzazione.
Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed oli combustibili, anche il legname in opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati.
Oltre a 4(quattro) quintali di materiali stoccati dovrà essere esibito certificato di prevenzione incendi.
Art. 61
Requisiti dei depositi e dei locali di vendita combustibili
I depositi ed i luoghi di vendita combustibili e materiali infiammabili, solidi, liquidi o gassosi devono essere a piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile.
Di norma, i depositi e magazzini di minore entità è consentita l’attivazione anche nell’interno dell’abitato fermo restando il possesso degli stessi dei requisiti di legge.
Art. 62
Detenzione di combustibili in abitazioni o altri edifici
Nei sotterranei delle abitazioni sarà concessa la sola detenzione di combustibili, ad eccezione dei GPL, strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticcerie o simili, a condizione che siano rispettati i limiti massimi previsti dalla legislazione vigente ovvero siano muniti di nulla osta rilasciato dal Comando Provinciale VV.FF.
Le bombole di gas d’uso domestico, dovranno essere installate all’esterno dei locali ove trovasi l’apparecchio di utilizzazione e contenute in nicchie non comunicanti con l’interno del locale ed areate direttamente verso l’esterno e non sotto il manto stradale.
Le tubazioni fisse in metallo, nell’attraversamento delle murature dovranno essere protette con guaina coassiale con spazio utile e corona circolare di cm.1 in plastica o metallica aperta verso l’esterno e chiusa ermeticamente verso l’interno.
Le tubazioni dovranno essere munite di rubinetti di intercettazione del flusso ed averi giunto flessibile di collegamento tra quella fissa e l’apparecchio utilizzatore realizzati con materiale resistente all’usura e all’azione del gas di produzione chimica. Le aggiunzioni del tubo flessibile sia alla tubazione sia all’apparecchio utilizzatore, dovranno essere eseguite con accuratezza in modo da evitare cattive giunte, fuga di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso.
Il giunto flessibile non è utilizzabile come variazione di percorso.
Per evitare la fuoriuscita del gas, di petroli liquefatti, in caso di spegnimento della fiamma, dovranno essere applicati adatti dispositivi di sicurezza che interrompono il flusso del gas.
I locali preposti dalla normativa vigente per l’utilizzo di gas GPL non devono presentare tombinature.
Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi delle leggi e disposizioni in vigore, dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
Per tali impianti dovrà essere rilasciato il Certificato di prevenzione incendi.
Art. 63
Accatastamento di legno e altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati
E’ vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto, nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legno, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adattando le cautele che, caso per caso, l’autorità comunale riterrà di dover prescrivere.
E’ pure vietato costituire depositi di materiale infiammabile negli scantinati.
Art. 64
Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali
Nell’ambito dell’abitato nessuno puo’, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali e falo’, eccetto i barbecue e i forni domestici.
E’ vietato altresi’ fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.
Anche nel caso di autorizzazione da parte degli Uffici di P.S. deve essere sempre richiesta l’autorizzazione dell’Autorità comunale, il quale detterà le norme atte a prevenire incendi o altri incidenti.
E’proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio fiammiferi o altri oggetti accesi.
Art. 65
Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi
Il trasporto di vetri eccedenti deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggiano gli estremi.
Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se alle estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari.
Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adesione delle opportune cautele onde evitare danni alle persone.
Art. 66
Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda degli edifici
I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in guisa da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale.
E’ fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda sul suolo pubblico.
Art. 67
Segnalazione e riparazione di opere in costruzione
Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova ed il riattamento e la demolizione di edifici o simili, dovranno osservarsi le prescrizioni impartite con la concessione edilizia rilasciata.
Queste dovranno osservarsi sino all’ultimazione dell’opera e durante la notte si terrà acceso ed affisso uno o più lumi secondo le indicazioni dell’ufficio Tecnico comunale.
I ponteggi di servizio dei cantieri edili dovranno essere costruiti solidamente ed a doppia impalcatura; il ponte di lavoro sarà cinto in modo da impedire che possa cadere qualsiasi materiale.
Dovranno inoltre essere osservate le particolari prescrizioni previste dalle vigenti disposizioni o impartite dall’ispettorato del lavoro.
Art. 68
Materiale di demolizione
E’ proibito gettare sulla pubblica via o in luoghi adiacenti, sia dai ponti di servizio che dall’interno delle fabbriche, i materiali di demolizione od altro.
Art. 69
Insegne, persiane, vetrate di finestre
Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre prospicienti il suolo pubblico devono essere solidamente assicurate.
Le persiane, quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro o altro mezzo idoneo.
Art. 70
Ripari ai pozzi, cisterne e simili
I pozzi, le cisterne e simili, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadano persone, animali, oggetti e materiali qualsiasi.
TITOLO XI
Disposizioni annonarie per gli esercizi pubblici e le attività commerciali
Art. 71
Norma di rinvio
In materia di esercizi pubblici e attività commerciali si applicano rispettivamente la L.R. n°30/2003 e il D.Lgs. 114/98 e successive disposizioni con le relative leggi complementari.
Per la tutela igienico-sanitaria si applicano le norme previste dalle disposizioni vigenti ed in particolare quelle contenute nel Regolamento Edilizio.
TITOLO XII
Norme Finali
Art. 72
Accertamento delle violazioni e sanzioni
Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli Ufficiale e Agenti della Polizia Locale, nonché dagli altri Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui al 1° e 2° comma dell’art. 57 C.P.P
Quando le violazioni non costituiscono reato, essere saranno punite con una sanzione amministrativa pecuniaria, secondo la procedura di cui alla legge 24/11/1981 n°689 e successive modifiche, come determinate dall’art. 16 della Legge 16 gennaio 2003 n°3.
Chiunque viola le disposizioni del presente regolamento sarà punito con una sanzione amministrativa da € 25,0 a € 500,00, con possibilità di estinguere la violazione con il pagamento in misura ridotta pari a € 50,0.
Art. 73
Rimessa in pristino ed esecuzioni d’ufficio
Oltre al pagamento della sanzione prevista, l’Autorità comunale può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all’art. 54 D.lgs n°267/2000 e successive modificazioni, l’esecuzione d’ufficio a spese degli interessati.
Art. 74
Sequestro e custodia di cose mediante le quali sono commesse violazioni
I Funzionari e gli agenti all’atto dell’accertamento dell’infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose e degli animali che servirono o furono destinate a commettere l’infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose le stesse appartengano a persona obbligata per l’infrazione.
Nell’effettuare il sequestro si dovranno osservare i modi e i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.
In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24-11-1981 n°689 e successive modificazioni.
Le cose sequestrate saranno conservate nella depositeria comunale o presso altro depositario.
Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all’Autorità comunale.
Art. 75
Sospensione delle autorizzazioni
Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti;
a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell’attività specifica del concessionario;
b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto oggetto di infrazione;
c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.
La sospensione si potrà protrarre fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa viene inflitta e comunque per un periodo massimo di giorni trenta.
Art. 76
Ricorsi
A norma dell’art. 18 della Legge 689/81 i trasgressori alle norme del presente regolamento, possono proporre ricorso al Funzionario Responsabile dell’Ufficio Polizia Locale entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione commessa.
L’Ufficio competente a ricevere il ricorso, a curarne l’istruttutoria ed emanare il proveddimento finale è l’Ufficio Polizia Locale.
TITOLO XIII
Entrata in vigore
Art. 77
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell’atto deliberativo di approvazione del medesimo.